rosario piccioni
8 febbraio 2017

News

Buona Scuola, mobilità e algoritmo. Importante sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Monza


Importantissima sentenza del giudice del lavoro sulla mobilità 2016, dopo le proteste in tutta Italia montate nei mesi scorsi per il funzionamento dell’algoritmo con cui sono state stilate le graduatorie ed effettuate le assegnazioni delle sedi dei docenti provenienti dalle Graduatorie ad esaurimento (Gae).

Il Tribunale di Monza con la sentenza n. 30/2017 pubblicata il 31 gennaio ha infatti dichiarato l’illegittimità della graduatoria con cui il Miur aveva disposto l’assegnazione della ricorrente presso una scuola di Muggiò (Monza-Brianza) e contestualmente accertato il diritto della ricorrente al trasferimento presso l’ambito territoriale di Potenza, condanna il Miur-Usr della Basilicata ad assegnarle una sede disponibile presso detto ambito.

A presentare il ricorso, patrocinato dall’avvocato del Foro di Lamezia Terme Rosario Piccioni, una docente mandata ad insegnare a migliaia di Km dalla propria residenza.

La docente, proveniente dalle cosiddette Gae era stata immessa in ruolo con il piano ministeriale straordinario nello scorso anno scolastico e, nonostante la preferenza per le sedi calabresi, lucane, campane e laziali è stata trasferita direttamente in Lombardia, dove è diventata titolare di cattedra in una scuola primaria di Muggiò.

La docente sarebbe stata però, scavalcata, nonostante il suo punteggio nettamente superiore, da altre docenti che avevano ottenuto sedi più vicine. La docente ha quindi lamentato, evidenziando le criticità dell’algoritmo ministeriale, la mancata assegnazione degli ambiti da lei scelti, a vantaggio di altre docenti che avevano un punteggio nettamente inferiore.

Il provvedimento è particolarmente importante perché ha accertato il cattivo funzionamento dell’algoritmo con cui il Miur ha effettuato le assegnazioni delle sedi.

La sentenza ha in particolare evidenziato l’illegittimità della prevalenza assegnata dall’algoritmo alle preferenze territoriali rispetto al punteggio del docente.

Il giudice ha evidenziato che «secondo il meccanismo seguito dal Ministero, l’individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall’ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione deteriore rispetto a docenti con punteggio più basso in violazione del principio d’imparzialità di cui all’art. 97 Cost.».

Infine il Tribunale ha perentoriamente affermato che «il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell’ordine delle preferenze… Detto principio, fatto proprio dall’art. 28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. (inclusi quelli relativi alla mobilità del personale) va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore, vincola l’amministrazione allo scorrimento delle graduatorie sulla base del punteggio di merito, venendosi altrimenti a creare, in caso di sua inosservanza, una situazione di assoluta incertezza sulle modalità di assegnazione delle sede in contrasto con i precetti costituzionali d’imparzialità e buon andamento della P.A. (Cons.di Stato, Sez. IV, sent.5611/2011)».


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