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5 gennaio 2021

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CALABRIA: SCUOLE CHIUSE FINO AL 31 GENNAIO. TESTO ORDINANZA n. 1 del 05 gennaio 2021


Per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 16-ter, del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 (legge 14 luglio 2020 n. 74):

1. SI DISPONE dal 7 al 31 gennaio 2021 che il 100 per cento delle attività delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali e paritarie e delle Scuole di istruzione e formazione professionale, siano svolte tramite il ricorso alla didattica a distanza. Per lo stesso periodo si applica, la disposizione di cui al punto 4) dell’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 80 del 25 novembre 2020, riguardo le attività didattiche presso le Università.

2. RESTA FATTA SALVA l’attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, che continua a svolgersi integralmente in presenza.

3. SI DISPONE dal 7 al 15 gennaio 2021 la sospensione, in presenza, di tutte le altre attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse.

4. RESTA SEMPRE GARANTITA la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l’uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n.89 del 7 agosto 2020 e dall’Ordinanza del Ministro dell’Istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Le Autorità Scolastiche e Universitarie dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i rispettivi plessi, siano contingentate.

5. SI DISPONE che sulla base della valutazione dell’andamento epidemiologico regionale e 8 tenendo conto dell’incidenza anche circoscritta alle singole province, nonché sulla base dei nuovi provvedimenti governativi adottati, si procederà a rimodulare le disposizioni previste nella presente Ordinanza.

6. SI DISPONE la proroga dell’Ordinanza n. 98 del 28 dicembre 2020, relativa alle limitazioni nel Comune di Fabrizia (VV) e nella frazione Piscopio del Comune di Vibo Valentia, a tutto il 15 gennaio 2021.

7. SI DÀ ATTO che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, come ribadito dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del 7 dicembre 2020; 8. SI DÀ ATTO altresì che i Sindaci possono adottare gli ulteriori provvedimenti eventualmente necessari, previsti all’art. 1 comma 5 del DPCM 3 dicembre 2020, al fine di limitare le possibili occasioni di assembramento. 9. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone risultate positive al virus e sottoposte alle misure della quarantena o dell’isolamento, applicate dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35. 10. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, quale Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. Rimangono efficaci le altre disposizioni regionali vigenti, non modificate e non in contrasto con quanto previsto nella presente Ordinanza. La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’Istruzione, al Commissario ad Acta per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria, ai Prefetti delle province calabresi, alle Aziende Sanitarie Provinciali regionali, all’ANCI, all’UPI. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione. Il Presidente f.f. Spirlì (F.to digitalmente)


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