46533331 - woman with hands in the ears disturbed by loud noise of the speakers
16 dicembre 2016

News

Condominio rumoroso: se la musica disturba i vicini di casa è reato. Se a commetterlo è un minore, ne risponde il genitore


Ascoltare la musica ad alto volume costituisce reato. Rischia, dunque, una condanna penale il genitore che non impedisce al figlio adolescente di tenere il volume dello stereo troppo alto, tanto da disturbare tutto il condominio. È infatti necessario vigilare sul minore, anche se giudicato in un separato processo.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 53102 del 15 dicembre 2016, ha respinto il ricorso di un papà condannato ai sensi dell’articolo 659 del codice penale per le intemperanze del figlio quasi maggiorenne.

Nel motivare la conferma della decisione della Corte d’Appello di Roma, la terza sezione penale del Palazzaccio ha chiarito che l’articolo 40, comma 2, codice penale prevede che «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo» e non può esservi dubbio che tra gli obblighi giuridici richiamati da tale norma debba ricomprendersi anche quello discendente dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei figli minori, essendo i genitori «responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori…» secondo quanto previsto dall’articolo 2048 codice civile.

Va infatti chiarito come da tale disposizione discenda un obbligo di sorveglianza che, senza escludere la concorrente responsabilità del minore ultraquattordicenne e capace di intendere e di volere, non può non radicare una responsabilità anche del genitore in tutti i casi in cui un tale obbligo sia rimasto inadempiuto, solo restando salva la possibilità, espressamente consentita dal comma 3 dell’articolo 2048 citato, di provare di non avere potuto impedire il fatto.

Si è del resto ulteriormente chiarito che la responsabilità dei genitori per i fatti illeciti commessi dal minore con loro convivente, prevista dall’art. 2048 codice civile, è correlata ai doveri inderogabili posti a loro carico all’articolo 147 codice civile e alla conseguente necessità di una costante opera educativa, finalizzata a correggere comportamenti non corretti e a realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito.

Dunque, commenta Giovanni D’Agata, presidente dello «Sportello dei Diritti», il vicino disturbato dalla musica troppo alta così come da schiamazzi, televisore, eccetera, alla luce di questa sentenza della Cassazione, non rimane privo di tutela.

Se, infatti, il rumore supera la soglia di «normale tollerabilità», si configura un illecito penale ed egli può agire dinanzi al giudice per ottenere non solo il risarcimento del danno ma anche una condanna penale e, se del caso, un provvedimento di urgenza per intimare al vicino di cessare la condotta lesiva della quiete e del riposo.


Leggi anche...



News
Covid 2024, cosa c’è di nuovo su XEC la...

Sarà probabilmente il 'convitato di pietra' a cenoni, aperitivi e festeggiamenti di Natale e...


News
Daniele, nato due volte, dal trapianto di cuore...

Ci vuole cuore per affrontare le salite della vita, per lasciarsi alle spalle le paure e...


News
Ucraina-Russia, Zelensky: “Guerra può finire...

L'Ucraina punta su Donald Trump per chiudere la guerra con la Russia nel 2025. Mentre...


News
Cop 29, approvato accordo: 300 miliardi di dollari...

I negoziatori internazionali al vertice annuale sul clima hanno raggiunto un accordo che...