Coronavirus Calabria. Nuova ordinanza Santelli: proroga delle misure ma più controlli e più screening
ORDINANZA – N. 65 DEL 08 SETTEMBRE 2020
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni attuative del DPCM 7 settembre 2020 nel territorio regionale.
Per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 7 ottobre 2020 sono confermate:
1. Tutte le misure di prevenzione e contenimento dell’epidemia già adottate con l’Ordinanza n.59/2020, incluse le disposizioni conseguenti al censimento obbligatorio degli spostamenti, da intendersi aggiornate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020;
2. Le limitazioni e le disposizioni inerenti gli spostamenti per le persone fisiche che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale – con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, secondo quanto già disposto con l’Ordinanza n.60/2020, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come confermate ed integrate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 e relativi allegati, tenendo conto altresì della circolare del Ministero della Salute prot. 28333-27/08/2020-DGPRE concernente le “misure di prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia in seguito alla mobilità di equipe chirurgiche verso e da Paesi a rischio”.
3. La sospensione delle attività presso le discoteche, sale da ballo, esercizi pubblici o stabilimenti assimilabili, che determinino situazioni di assembramento non controllabili, già fissata nell’Ordinanza n. 61/2020;
4. Le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia, in allegato 4 all’Ordinanza n. 63/2020, rinvenibile anche in allegato D al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020.
5. L’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento ed il rispetto delle misure igieniche di prevenzione;
6. Il mandato alle Aziende Sanitarie Provinciali, in coordinamento con le altre istituzioni preposte, per l’esecuzione delle predette misure, nonché delle relative azioni di controllo e verifica circa il rispetto dei provvedimenti regionali adottati per l’emergenza, con particolare riferimento agli esercizi pubblici, alle aree pubbliche e alle attività ivi esercitate, che per la loro natura possano dar luogo a potenziali assembramenti, quali ad esempio eventi e cerimonie;
Fino a tutto il 7 ottobre 2020, si adottano altresì le seguenti ulteriori misure:
7. L’allegato 3 all’Ordinanza n. 63/2020 relativo alle “indicazioni operative del Ministero della Salute per l’avvio dei test al personale delle scuole test sierologici”, è sostituito con l’allegato 1 alla presente Ordinanza, riportante l’aggiornamento delle indicazioni regionali.
8. E’ disposto, a modifica dell’Ordinanza n. 57/2020 per come confermata al punto 3 dell’Ordinanza n. 59/2020 ed in coerenza con quanto fissato nell’allegato 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, come sostituito dall’allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, un coefficiente di riempimento dei mezzi di trasporto pubblico locale (urbano ed extra urbano regionale) su gomma non superiore all’ 80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, riferito alle linee dedicate agli studenti con durata del tragitto superiore a 15 minuti.
9. Si dà atto che le misure da applicarsi in materia di trasporto scolastico dedicato, sono quelle previste in allegato B al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020, che ha sostituito l’allegato 16 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020.
10. È adottato, ad integrazione dell’allegato 2 all’Ordinanza n. 63/2020, che deve intendersi riferibile, ove non diversamente specificato, alle scuole dell’infanzia amministrate da Circolo didattico o Istituto comprensivo, l’allegato 2 alla presente Ordinanza “misure per il contrasto e il contenimento della diffusione di COVID-19 nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia” di cui al protocollo d’intesa del 14 agosto 2020.
11. Si raccomanda che presso gli Istituti scolastici e i servizi educativi dell’infanzia sia identificato un referente sulla tematica del COVID-19 adeguatamente formato, quale interfaccia con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali ed i MMG/PLS.
12. Si dispone che presso ogni Dipartimento di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, sia identificato un referente per l’ambito scolastico, preferibilmente a livello di ciascun distretto.
13. Si stabilisce la messa a punto, a cura dei Delegati del Soggetto Attuatore, di protocolli d’intesa da sottoscrivere e attuarsi con le Istituzioni a vario titolo coinvolte, per la gestione in sicurezza degli sbarchi delle persone migranti sulle coste regionali e delle azioni conseguenti, nonché per la gestione dei casi confermati in occasione di arrivi di persone fisiche non residenti in Calabria, con diversi mezzi di trasporto, incluse le navi da crociera.
14. Si prende atto del Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 103 “modalità operative, precauzionali e di sicurezza per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2020” pubblicato sulla G.U. Serie Generale, n. 203 del 14 agosto 2020, per l’applicazione delle misure previste in occasioni delle giornate elettorali.
15. Restano efficaci e vigenti le ulteriori misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, prorogate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020.
16. Restano altresì efficaci e vigenti le disposizioni relative agli screening previsti al punto 5 lettere e) ed f) dell’Ordinanza n. 59 dell’8 agosto 2020.
17. Si richiamano la circolare del Ministero della Salute n. 18584-29/05/2020-DGPRE “Ricerca e gestione dei contatti di casi COVID-19 (Contact tracing) ed App Immuni”, il Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020 “Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19 -Versione del 25 giugno 2020” ed il Rapporto ISS COVID-19 n. 1/2020 “Indicazioni ad interim per l’effettuazione dell’isolamento e della assistenza sanitaria domiciliare nell’attuale contesto COVID-19 – Versione del 24 luglio 2020” per la loro puntuale applicazione.
18. Gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
19. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
20. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
21. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell’articolo 260
del R.D. 27 luglio 1934, n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
22. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Per l’applicazione delle sanzioni di competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
23. Restano vigenti altresì le misure previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
24. La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione epidemiologica regionale.
La presente Ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti delle Province della Calabria, alle Aziende Sanitarie Provinciali, alle Aziende Ospedaliere del SSR, all’ANCI per la comunicazione a tutti i Sindaci dei Comuni calabresi, all’Ufficio Scolastico Regionale.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.
Il Presidente
On. Avv. Jole Santelli
(F.to digitalmente)
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