DPCM 26 APRILE 2020
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge
5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell’art.
3, comma 6-bis, e dell’art. 4;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59
dell’8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020, recante «Disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante «Ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 dell’11 aprile 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020, recante «Ulteriori misure urgenti in materia
di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
Vista l’ordinanza del Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato
disciplinato l’ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,
ferroviario e terrestre;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l’elenco dei codici di cui all’allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
Vista la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale
l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza
internazionale;
Vista la successiva dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con
la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia e l’incremento dei casi sul territorio nazionale;
Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l’interessamento di
più ambiti sul territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità
nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;
Preso atto che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera ff) del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 10 aprile 2020, il Presidente della Regione può disporre la programmazione del servizio
erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla
soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza
coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali,
la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei
mezzi di trasporti nella fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e
che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, può disporre,
al fine di contenere l’emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni
sospensioni o limitazione nei servizi di trasporto, anche internazionale, o automobilistico, ferroviario,
aereo e marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli
equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori;
Preso atto che ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
10 aprile 2020 l’elenco dei codici di cui all’allegato 3 del medesimo decreto può essere modificato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze;
Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del 24-25 aprile 2020 del Comitato tecnico scientifico
di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e
successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa, dell’economia e delle
finanze, nonché i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell’istruzione, della
giustizia, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attività culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali,
per la pubblica amministrazione, per le politiche giovanili e lo sport, per gli affari regionali e le
autonomie, nonché sentito il Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome;
DECRETA:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio
nazionale si applicano le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni
di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare
congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di
almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, è fatto divieto a
tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una
regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze
lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza;
b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono
rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio
medico curante;
c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti
alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può
disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;
e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso
rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un
metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile
assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco
dei bambini sono chiuse;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere
individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente
autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni
altra attività;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici
o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie
esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di
allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal
Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle
rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali
ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono
emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della
Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva
Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione
Sportiva;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la
presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico,
svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali, a titolo d’esempio, feste pubbliche e private, anche
nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo,
sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa
ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da
evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e
tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.
Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva
partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da
svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando
rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza
delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni
sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti
pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilità di
svolgimento di attività formative a distanza. Sono esclusi dalla sospensione i corsi di formazione
specifica in medicina generale. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei
tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non
in presenza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di
aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia
degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per
l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le
uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e
grado;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle
scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti
con disabilità;
n) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la
durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con
modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo
alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al
ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso
individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari
ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del
percorso didattico; nelle università, nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica
e negli enti pubblici di ricerca possono essere svolti esami, tirocini, attività di ricerca e di laboratorio
sperimentale e/o didattico ed esercitazioni, ed è altresì consentito l’utilizzo di biblioteche, a
condizione che vi sia un’organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio
di prossimità e di aggregazione e che vengano adottate misure organizzative di prevenzione e
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore e della ricerca, anche avuto riguardo
alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, di cui al “Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e
strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL. Per le finalità di cui al precedente periodo, le
università, le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e gli enti pubblici di ricerca
assicurano, ai sensi dell’articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la
presenza del personale necessario allo svolgimento delle suddette attività;
o) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza
sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle
Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono
essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e
Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e
le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova
o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale
ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo
provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalità didattiche ed
organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di
polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state
applicate le previsioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza e
l’eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validità delle prove di esame
già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. I periodi di assenza da detti
corsi di formazione, comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono
al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l’ammissione al
recupero dell’anno o la dimissione dai medesimi corsi;
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei
candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza; per le
procedure concorsuali pubbliche resta fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 5, del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, e dall’art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22;
r) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui
attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale;
s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale
sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività
convegnistica o congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento
da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità
e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto
della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere,
centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di
assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneità di cui all’art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile; con apposito provvedimento
dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in
ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei
dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto;
x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie
assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e
non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore
degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del
Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il
contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a
garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria
del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per
minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri
detenuti, raccomandando di valutare la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare. I
colloqui visivi si svolgono in modalità telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente
prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale, a
condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare
i permessi e la semilibertà o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l’uscita e il rientro dalle
carceri, valutando la possibilità di misure alternative di detenzione domiciliare;
z) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di
generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi
commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei
centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi,
indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di
soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere
in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie,
pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che
garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta consentita la
ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di
confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di
rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti
all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle
stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione
di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di
fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in
ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)
diverse da quelle individuate nell’allegato 2;
dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del presente decreto sono tenuti
ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo
dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto
dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari,
assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare
comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ff) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del
trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi
in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l’emergenza COVID-19 sulla base delle
effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve,
comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle
fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalità il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della
salute, può disporre, al fine di contenere l’emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni
o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo,
marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi,
nonché ai vettori ed agli armatori;
gg) fermo restando quanto previsto dall’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i
datori di lavoro pubblici, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge
22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro
subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli
accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della legge 22 maggio
2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul
sito dell’Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro;
hh) si raccomanda in ogni caso ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere la fruizione
dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera precedente e
dall’art. 2, comma 2;
ii) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere
svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di
strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
fine forme di ammortizzatori sociali;
jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.
Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive
industriali e commerciali
1. Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e
commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. L’elenco dei codici di cui all’allegato 3
può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell’economia e delle finanze. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto
dall’articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e dall’articolo 1 del presente decreto; resta
altresì fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali e i servizi
professionali.
2. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono
comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
3. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi
essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per
i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
4. É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di
farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n.
261, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di
prima necessità.
6. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato
6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di
cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione
del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato
8. La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
7. Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui
all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione,
compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto
di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.
8. Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai
locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza,
attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e
sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci
giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
9. Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte
le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.
10. Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente
decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.
11. Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni
monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori
e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati
del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto
superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento
della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal
monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il
monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della
salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone
tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo
2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le
attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.
Art. 3
Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale
1. Sull’intero territorio nazionale si applicano altresì le seguenti misure:
a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure per la prevenzione della diffusione delle
infezioni per via respiratoria previste dalla normativa vigente e dal Ministero della salute sulla base
delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e i responsabili delle singole strutture
provvedono ad applicare le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti fornite
dal Ministero della salute;
b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o
con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire
dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle
scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni,
sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le
informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4;
d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle
misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
e) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio
sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva
del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli
addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
f) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di
sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;
g) è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all’allegato
4.
2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio
nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i
mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire
continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i
bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso
continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
3. Ai fini di cui al comma 2, possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine
monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una
adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate
che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
4. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla
riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che
restano invariate e prioritarie.
Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), chiunque intende fare ingresso
nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è
tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n.
445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei
vettori o armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente
decreto;
b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di
sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che
verrà utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al
comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco
se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia
completa. Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni
di cui al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid –
19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato
8, nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del covid-19” di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del
viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo
da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale
indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente
rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino
sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalità di cui al comma 1, anche se asintomatiche,
sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto
dell’imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono
obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri
telefonici appositamente dedicati.
4. Nell’ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato
per fare ingresso in Italia non sia possibile per una o più persone raggiungere effettivamente mediante
mezzo di trasporto privato l’abitazione o la dimora, indicata alla partenza come luogo di effettuazione
del periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando l’accertamento da
parte dell’Autorità giudiziaria in ordine all’eventuale falsità della dichiarazione resa all’atto
dell’imbarco ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l’Autorità sanitaria competente per territorio
informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento
della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo
dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle
persone sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, i soggetti di cui
al periodo precedente sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), le persone fisiche che entrano
in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario,
e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza
di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità
sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell’ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile raggiungere l’abitazione o la dimora, indicata
come luogo di svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, le persone
fisiche sono tenute a comunicarlo all’Autorità sanitaria competente per territorio, la quale informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della
Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, determina le modalità e il luogo dove
svolgere la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di sintomi COVID-19, durante il periodo
di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario effettuati secondo le modalità previste dai commi
precedenti, è sempre consentito per le persone sottoposte a tali misure, avviare il computo di un nuovo
periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora, diversa da
quella precedentemente indicata dall’Autorità sanitaria, a condizione che sia trasmessa alla stessa
Autorità la dichiarazione prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l’indicazione dell’itinerario
che si intende effettuare, e garantendo che il trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga
secondo le modalità previste dalla citata lettera b). L’Autorità sanitaria, ricevuta la comunicazione di
cui al precedente periodo, provvede ad inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di destinazione per i controlli
e le verifiche di competenza.
8. L’operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti provvedono,
sulla base delle comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della permanenza
domiciliare, secondo le modalità di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il più possibile dettagliate e
documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni
precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di sanità pubblica
informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito
anche ai fini dell’eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020
0000716 del 25 febbraio 2020);
c) in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, si procede a rilasciare
una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al
pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché
degli altri eventuali conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di
trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno
(la mattina e la sera), nonché di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e
l’operatore di sanità pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi
dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione
naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
h) l’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle
condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver
consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanità pubblica
procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio
2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati
motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini
all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche
e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per
un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore,
chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo,
lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto
dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo
privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni,
dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza
in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della lettera a) del comma 1, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria
e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo
di soggiorno indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità
sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell’imbarco la documentazione di cui al
comma 1, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l’imbarco
se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa. Sono
inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità alle indicazioni di cui al
“Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel
settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8,
nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il
contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9, assicurano in tutti i momenti del
viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati, nonché l’utilizzo
da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali, con contestuale
indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente
rimossi. Il vettore provvede, al momento dell’imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino
sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i motivi e secondo le modalità di cui al
comma 1, anche se asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale circostanza al
Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel
territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall’art. 4, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per
un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore,
chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, mediante mezzo di trasporto privato, è tenuto
a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale, rendendo
contestualmente una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche da parte delle competenti Autorità, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia;
b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia ed il mezzo
privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato utilizzato per effettuare i
trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza
in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti, altresì, gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in
mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di
quattordici giorni presso l’abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicata nella comunicazione
medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell’Autorità
sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano
anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l’obbligo di comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei
numeri telefonici appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è
di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento
del periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli obblighi di comunicazione
e di sottoposizione a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall’art. 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché quelli previsti dall’art. 4,
commi 1 e 3 non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o
extra UE), fermo restando l’obbligo di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell’Autorità sanitaria, ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale
in un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra località del territorio nazionale, sono comunque
tenuti:
a) ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia, a consegnare al vettore all’atto
dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da
consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) località italiana o altro Stato (UE o extra UE) di destinazione finale, codice identificativo del
titolo di viaggio e del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza
in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate all’interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con destinazione finale all’interno del territorio
italiano effettuano la comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall’art. 4, comma 3,
a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e nei confronti del Dipartimento di prevenzione
dell’azienda sanitaria territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di destinazione
finale, anche ai fini dell’applicazione dell’art. 4, comma 4, si considera come luogo di sbarco del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all’equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l’esercizio di qualifiche professionali sanitarie,
incluso l’esercizio temporaneo di cui all’art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati
motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini
all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche
e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 6
Disposizioni in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera
1. Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i
servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.
2. È fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri
italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a
bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera
in svolgimento.
3. Assicurata l’esecuzione di tutte le misure di prevenzione sanitaria disposte dalle competenti
Autorità, tutte le società di gestione, gli armatori ed i comandanti delle navi passeggeri italiane
impiegate in servizi di crociera provvedono a sbarcare tutti i passeggeri presenti a bordo nel porto di
fine crociera qualora non già sbarcati in precedenti scali.
4. All’atto dello sbarco nei porti italiani:
a) i passeggeri aventi residenza, domicilio o dimora abituale in Italia sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso la residenza, il domicilio o la dimora abituale in Italia. In caso
di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
b) i passeggeri di nazionalità italiana e residenti all’estero sono obbligati a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per
un periodo di quattordici giorni presso la località da essi indicata all’atto dello sbarco in Italia al citato
Dipartimento; in alternativa, possono chiedere di essere immediatamente trasferiti per mezzo di
trasporto aereo o stradale presso destinazioni estere con spese a carico dell’armatore. In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligati a segnalare tale situazione con tempestività
all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati;
c) i passeggeri di nazionalità straniera e residenti all’estero sono immediatamente trasferiti presso
destinazioni estere con spese a carico dell’armatore.
5. I passeggeri di cui alle lettere a) e b) del comma 4 provvedono a raggiungere la residenza,
domicilio, dimora abituale in Italia ovvero la località da essi indicata all’atto dello sbarco
esclusivamente mediante mezzi di trasporto privati.
6. Salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria, ove sia stata accertata la presenza sulla nave di
almeno un caso di COVID-19, i passeggeri per i quali sia accertato il contatto stretto, nei termini
definiti dall’Autorità sanitaria, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario
presso la località da essi indicata sul territorio nazionale oppure sono immediatamente trasferiti presso
destinazioni estere, con trasporto protetto e dedicato, e spese a carico dell’armatore.
7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 6 si applicano anche all’equipaggio in relazione alla nazionalità
di appartenenza. È comunque consentito all’equipaggio, previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria,
porsi in sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario a bordo della nave.
8. È fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di
bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare
ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
9. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini
all’estero e di adempimento degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall’attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015, sulle misure di
coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE, con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e di concerto con il Ministro della salute, possono essere previste deroghe specifiche
e temporanee alle disposizioni del presente articolo.
Art. 7
Misure in materia di trasporto pubblico di linea
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto
pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate,
anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento
della diffusione del covid – 19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20
marzo 2020, di cui all’allegato 8, nonché delle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le
modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, di cui all’allegato 9.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti con proprio decreto può integrare o modificare le “Linee guida per l’informazione agli utenti
e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19”, nonché, previo accordo
con i soggetti firmatari, il “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della
diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore sottoscritto il 20 marzo
2020.
Art. 8
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità
1. Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle
erogate all’interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la
loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, sociooccupazionale,
sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle
Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la
prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.
Art. 9
Esecuzione e monitoraggio delle misure
1. Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell’interno,
assicura l’esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l’attuazione delle
restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Il prefetto si avvale delle forze di polizia,
con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro,
nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone
comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata
Art. 10
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di
quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17
maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27
aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche
d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma,
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Allegato 1
Commercio al dettaglio
Ipermercati
Supermercati
Discount di alimentari
Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici
ateco: 47.2)
Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi
specializzati (codice ateco: 47.4)
Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
Farmacie
Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale
Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria
Commercio al dettaglio di libri
Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati
Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti
Allegato 2
Servizi per la persona
Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
Attività delle lavanderie industriali
Altre lavanderie, tintorie
Servizi di pompe funebri e attività connesse
Allegato 3
ATECO
01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E
SERVIZI CONNESSI
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI
03 PESCA E ACQUACOLTURA
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)
06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE
07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI
08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE
09 ATTIVITA’ DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL’ESTRAZIONE
10 INDUSTRIE ALIMENTARI
11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE
12 INDUSTRIA DEL TABACCO
13 INDUSTRIE TESSILI
14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI ARTICOLI IN
PELLE E PELLICCIA
15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI
16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI);
FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA
18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI
19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI DERIVANTI DALLA RAFFINAZIONE DEL
PETROLIO
20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI
21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE E DI PREPARATI
FARMACEUTICI
22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE
23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON
METALLIFERI
24 METALLURGIA
25 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO (ESCLUSI MACCHINARI E
ATTREZZATURE)
26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI ELETTRONICA E OTTICA;
APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI
27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED APPARECCHIATURE PER
USO DOMESTICO NON ELETTRICHE
28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA
29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI
30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI
32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE
33 RIPARAZIONE, MANUTENZIONE ED INSTALLAZIONE DI MACCHINE ED
APPARECCHIATURE
35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA
36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA
37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE
38 ATTIVITA’ DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;
RECUPERO DEI MATERIALI
39 ATTIVITA’ DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
42 INGEGNERIA CIVILE
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
45 COMMERCIO ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO E RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E
MOTOCICLI
46 COMMERCIO ALL’INGROSSO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI
MOTOCICLI)
49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE
50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA
51 TRASPORTO AEREO
52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA’ DI SUPPORTO AI TRASPORTI
53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA’ DI CORRIERE
551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI
58 ATTIVITA’ EDITORIALI
59 ATTIVITA’ DI PRODUZIONE, POST-PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE
CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, REGISTRAZIONI
MUSICALI E SONORE
60 ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61 TELECOMUNICAZIONI
62 PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITA’ CONNESSE
63 ATTIVITA’ DEI SERVIZI D’INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI
64 ATTIVITA’ DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI
PENSIONE)
65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE
ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)
66 ATTIVITA’ AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI E DELLE ATTIVITA’
ASSICURATIVE
68 ATTIVITA’ IMMOBILIARI
69 ATTIVITA’ LEGALI E CONTABILITA’
70 ATTIVITA’ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE
71 ATTIVITA’ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D’INGEGNERIA; COLLAUDI ED
ANALISI TECNICHE
72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO
73 PUBBLICITA’ E RICERCHE DI MERCATO
74 ALTRE ATTIVITA’ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE
75 SERVIZI VETERINARI
78 ATTIVITA’ DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE
80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE
81.2 ATTIVITA’ DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE
81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI E AIUOLE)
82 ATTIVITA’ DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D’UFFICIO E ALTRI SERVIZI DI
SUPPORTO ALLE IMPRESE
84 AMMINISTRAZIONE PUBBLICA E DIFESA; ASSICURAZIONE SOCIALE
OBBLIGATORIA
85 ISTRUZIONE
86 ASSISTENZA SANITARIA
87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE
88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE
94 ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE
95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO PERSONALE E PER LA CASA
97 ATTIVITA’ DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME DATORI DI LAVORO PER
PERSONALE DOMESTICO
99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI
Allegato 4
Misure igienico-sanitarie
1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici,
palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il
lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle
mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie
come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.
Allegato 5
Misure per gli esercizi commerciali
1. Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale.
2. Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione
dell’orario di apertura.
3. Garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria.
4. Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti
sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento.
5. Utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili fasi lavorative
laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale.
6. Uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto di alimenti e
bevande.
7. Accessi regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
a) attraverso ampliamenti delle fasce orarie;
b) per locali fino a quaranta metri quadrati può accedere una persona alla volta, oltre a un massimo
di due operatori;
c) per locali di dimensioni superiori a quelle di cui alla lettera b), l’accesso è regolamentato in
funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
8. Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata.
Allegato 6
Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali
24 aprile 2020
Oggi, venerdi 24 aprile 2020, è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”
sottoscritto il 14 marzo 2020 su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro della salute, che avevano promosso l’incontro tra le parti sociali, in
attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che – in relazione alle attività professionali e alle attività
produttive – raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.
Premessa
Il documento, tenuto conto dei vari provvedimenti del Governo e, da ultimo, del DPCM 10
aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra
le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia
Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID
19 negli ambienti di lavoro.
La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che
assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del
Protocollo che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino
al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la
conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di
tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.
Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali,
soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus.
È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di
condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito
di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.
In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di
lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori
sociali per tutto il territorio nazionale.
Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito
il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole
imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni
misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone
che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola
realtà produttiva e delle situazioni territoriali.
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID – 19
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure
precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19.
Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali
per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della
precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.
Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e
premesso che
il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive
nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività
di produzione tali misure raccomandano:
• sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività
che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti
previsti dalla contrattazione collettiva;
• siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la
distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione
di strumenti di protezione individuale;
• siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal
fine forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli
spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
• si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e
sindacali;
• per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile
si stabilisce che
le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro,
oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito
elencate – da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria
organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali – per tutelare la salute
delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.
1-INFORMAZIONE
• L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e
chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo
all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants
informativi
• In particolare, le informazioni riguardano
o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o
altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità
sanitaria
o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter
permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche
successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di
influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone
positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità
impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere
al proprio domicilio
o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro
nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza,
osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano
dell’igiene)
o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro
della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della
prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle
persone presenti
L’azienda fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con
particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in
particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione
di contagio.
2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea1. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve
avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato
acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario
a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati
personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni
riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno
recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve
tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni
• Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in
azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con
soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS2
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
• L’ ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all’infezione da COVID 19 dovrà
essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica
da cui risulti la “avvenuta negativizzazione” del tampone secondo le modalità previste e
rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.
• Qualora, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite
dal virus, l’autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad
anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la
prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei
protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla
durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di
sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i
soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di
fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della
filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo
dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del
lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del
personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di
allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi
colleghi (v. infra).
____________________________
2 Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e
l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla
disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal
fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati
necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una
dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni
aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a
rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
esempio, l’esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima
collaborazione.
3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI
• Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante
modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il
personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di
approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa
distanza di un metro
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una
adeguata pulizia giornaliera
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di
visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte
le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente
paragrafo 2
• Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la
sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.
• le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono
organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive
• in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es.
manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone
COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi
dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di
eventuali contatti stretti.
• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei
contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle
aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino
integralmente le disposizioni.
4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA
• l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione
• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi
• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità
ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo
agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)
• nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi
sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere,
alla riapertura, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e
delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..
•
5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare per le mani
• l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani
• è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone
• I detergenti per le mani di cui sopra devono essere accessibili a tutti i lavoratori anche grazie
a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di
emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:
a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle
indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.
b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla
sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine
la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria
c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS
(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)
• qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non
siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine,
e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.
• nella declinazione delle misure del Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro sulla base del
complesso dei rischi valutati e, a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda,
si adotteranno i DPI idonei. E’ previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni,
l’utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in
combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)
7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI
DI BEVANDE E/O SNACK…)
• l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto
di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro
tra le persone che li occupano.
• occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per
lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e
garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti
dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.
8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK,
RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali
è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza
• Si può procedere ad una rimodulazione dei livelli produttivi
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
• utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il
domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga,
valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine
aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni
a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli
istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire
l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione
• nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno
i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali,
anche se già concordate o organizzate
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro
in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di
lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati
ad esempio da uffici inutilizzati, sale riunioni.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere trovate soluzioni
innovative come, ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente
distanziate tra loro ovvero, analoghe soluzioni.
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e
garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni
10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE
• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile
e nel rispetto delle indicazioni aziendali
• non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere
della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta
al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il
distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali
• sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in
aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora
l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i
lavoratori in smart work
• Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante
entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non
comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo
esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare
ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)
11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA
• nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione
respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si
dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello
degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità
sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal
Ministero della Salute
• l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune
misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali
possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni
dell’Autorità sanitaria
• Il lavoratore al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato ove già non lo fosse, di
mascherina chirurgica.
12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi
sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può
fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.
• Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali
o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.
• Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico
competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglia
sanitaria, potrà suggerire l’adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al
fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.
• Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le
identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento
lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.
E’ raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili
anche in relazione all’età
Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID19, il medico competente,
previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le
modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza,
effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di
salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione”. (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici
di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo
di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del
RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non
si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale
composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il
coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari
del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento
delle autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il
contrasto della diffusione del COVID19.
Allegato 7
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nei cantieri
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti condivide con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Alleanza delle Cooperative , Feneal
Uil, Filca – CISL e Fillea CGIL il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEI CANTIERI
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a
tutti i settori produttivi“, il cui contenuto è stato integrato in data 24 aprile 2020, e alle cui previsioni
il presente protocollo fa integralmente rinvio. Inoltre, le previsioni del presente protocollo
rappresentano specificazione di settore rispetto alle previsioni generali contenute nel Protocollo del
14 marzo 2020, come integrato il successivo 24 aprile 2020.
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per
tutte le categorie, e in particolare per i settori delle opere pubbliche e dell’edilizia,, si è ritenuto
definire ulteriori misure.
L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative
finalizzate a incrementare nei cantieri l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate
per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta, infatti, un rischio biologico
generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.
Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e
attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Tali misure si estendono
ai titolari del cantiere e a tutti i subappaltatori e subfornitori presenti nel medesimo cantiere
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza
dovuta al COVID-19, i datori di lavoro potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e
favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali:
• attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività
di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
• sospendere quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione
delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
• assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di
diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti
contrattuali generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della
retribuzione;
• sono incentivate le ferie maturate e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri
strumenti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto
al cantiere;
• sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche
se già concordate o organizzate
• sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere,
contingentando l’accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e
degli orari del cantiere;
Il lavoro a distanza continua ad essere favorito anche nella fase di progressiva riattivazione del lavoro
in quanto utile e modulabile strumento di prevenzione, ferma la necessità che il datore di lavoro
garantisca adeguate condizioni di supporto al lavoratore e alla sua attività (assistenza nell’uso delle
apparecchiature, modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).
E’ necessario il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi
di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere. Nel
caso di lavoratori che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono
lavorare da soli, gli stessi potrebbero, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente potranno essere assunti protocolli
di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire
rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano
adottati strumenti di protezione individuale. Il coordinatore per la sicurezza nell’esecuzione dei
lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede ad integrare il
Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi. I committenti,attraverso i
coordinatori per la sicurezza,vigilano affinché nei cantieri siano adottate le misure di sicurezza anticontagio;
L’articolazione del lavoro potrà essere ridefinita con orari differenziati che favoriscano il
distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e
prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità di orari.
È essenziale evitare aggregazioni sociali anche in relazione agli spostamenti per raggiungere il posto
di lavoro e rientrare a casa (commuting), con particolare riferimento all’utilizzo del trasporto
pubblico. Per tale motivo andrebbero incentivate forme di trasporto verso il luogo di lavoro con
adeguato distanziamento fra i viaggiatori e favorendo l’uso del mezzo privato o di navette.
Oltre a quanto previsto dal il DPCM dell’11 marzo 2020, i datori di lavoro adottano il presente
protocollo di regolamentazione all’interno del cantiere, applicando, per tutelare la salute delle
persone presenti all’interno del cantiere e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro, le ulteriori
misure di precauzione di seguito elencate – da integrare eventualmente con altre equivalenti o più
incisive secondo la tipologia, la localizzazione e le caratteristiche del cantiere, previa consultazione
del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato, delle rappresentanze sindacali
aziendali/organizzazioni sindacali di categoria e del RLST territorialmente competente.
1-INFORMAZIONE
Il datore di lavoro, anche con l’ausilio dell’Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle
costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque
entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso del
cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette
modalità di comportamento.
In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:
• il personale, prima dell’accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della
temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso
al cantiere. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota
1
3 – saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto
Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il
proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l’autorità sanitaria;
• la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere
in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso,
sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio
1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto,
deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non
registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura
solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire
l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui
l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con
riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COYID-19 e con
riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi
dell’art. art. 1, n. 7, lett. d), del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei
dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative
adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al
trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati
esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi
al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la
ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di
isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la
riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore
comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante Fattività lavorativa sviluppi
febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti
dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al
proprio domicilio;
• l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare
accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di
protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare
la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene);
• l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza
di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di
rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
• l’obbligo del datore di lavoro di informare preventivamente il personale, e chi intende fare
ingresso nel cantiere, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti
con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni
dell’OMS;
• Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i)
2. MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI
• Per l’accesso di fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito e
uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto
con il personale presente nel cantiere, con integrazione in appendice nel Piano di sicurezza e
coordinamento;
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non
è consentito l’accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività
di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa
distanza minima di un metro;
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici
dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata
pulizia giornaliera;
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dal datore di lavoro per raggiungere il
cantiere, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, se del caso
facendo ricorso a un numero maggiore di mezzi e/o prevedendo ingressi ed uscite dal cantiere con
orari flessibili e scaglionati oppure riconoscendo aumenti temporanei delle indennità specifiche,
come da contrattazione collettiva, per l’uso del mezzo proprio. In ogni caso, occorre assicurare la
pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc.
mantenendo una corretta areazione all’interno del veicolo.
3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE
• Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi
e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della
sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative
cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio
e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;
• Il datore di lavoro verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro
impedendone l’uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo
disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro;
• Il datore di lavoro deve verificare l’avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti
i locali, compresi quelli all’esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei
mezzi d’opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private
utilizzate sempre per le finalità del cantiere;
• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla
pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della
circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario,
alla loro ventilazione
• La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle
caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico
competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
• Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i
protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
• Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente
essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
• Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le
caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della
Salute;
4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI
• è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in
particolare assicurino il frequente e minuzioso lavaggio delle mani, anche durante l’esecuzione delle
lavorazioni;
• il datore di lavoro, a tal fine, mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
• l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel
presente Protocollo di Regolamentazione è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale
situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio dei predetti
dispositivi;
• le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità;
• data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità
di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda
alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai
sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
• è favorita la predisposizione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le
indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf);
• qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale
minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso
delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc…) conformi alle
disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le
lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria
(CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al
reperimento degli idonei DPI;
• il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la
relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la
progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta
attuazione;
• il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo
la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di
protezione anche con tute usa e getta;
• il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati
(superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l’apposito servizio
medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti
al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie
con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19;
6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi
e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso
di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli
stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l’uso, il coordinatore
per l’esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81,
provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una
turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;
• il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli
spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
• Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti
anche delle tastiere dei distributori di bevande;
7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta
al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo
così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione
dei lavoratori con l’obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili
e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all’apertura,
alla sosta e all’uscita.
8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE
• Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre con temperatura superiore ai
37,5° e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore
di lavoro o al direttore di cantiere che dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto
legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 e procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie
competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della
Salute;
• Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per l’individuazione degli eventuali
“contatti stretti” di una persona presente in cantiere che sia stata riscontrata positiva al tampone
COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di
quarantena. Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili
contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria
9.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle
indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
• vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da
rientro da malattia;
• la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del
contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori
per evitare la diffusione del contagio;
• nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico
competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il
coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008,
n. 81;
• Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie
attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della
privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
10. AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE
• È costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del
protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del
RLS.
• Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non
si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato
Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con
il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
• Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari
del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle
autorità sanitaria locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto
della diffusione del COVID19.
Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell’INAIL e
dell’Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, “Ispettorato Nazionale del Lavoro”, e che, in casi
eccezionali, potrà essere richiesto l’intervento degli agenti di Polizia Locale.
TIPIZZAZIONE, RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA’ DI CANTIERE, DELLE IPOTESI DI
ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE, ANCHE RELATIVAMENTE
ALL’APPLICAZIONE DI EVENTUALI DECADENZE O PENALI CONNESSE A RITARDATI
O OMESSI ADEMPIMENTI
Le ipotesi che seguono, costituiscono una tipizzazione pattizia, relativamente alle attività di cantiere,
della disposizione, di carattere generale, contenuta nell’articolo 91 del decreto legge 17 marzo 2020,
n. 18, a tenore della quale il rispetto delle misure di contenimento adottate per contrastare l’epidemia
di COVID-19 è sempre valutata ai fini dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e
1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali
decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.
1) la lavorazione da eseguire in cantiere impone di lavorare a distanza interpersonale minore di
un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero
sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute,
cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risulta
documentato l’avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la
sua mancata consegna nei termini): conseguente sospensione delle lavorazioni;
2) l’accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la
previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di
tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li
occupano; non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle
adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile
ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:
conseguente sospensione delle lavorazioni;
3) caso di un lavoratore che si accerti affetto da COVID-19; necessità di porre in quarantena
tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; non è possibile la
riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: conseguente
sospensione delle lavorazioni;
4) laddove vi sia il pernotto degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di
sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di
strutture ricettive disponibili: conseguente sospensione delle lavorazioni.
5) indisponibilità di approvvigionamento di materiali, mezzi, attrezzature e maestranze
funzionali alle specifiche attività del cantiere: conseguente sospensione delle lavorazioni
La ricorrenza delle predette ipotesi deve essere attestata dal coordinatore per la sicurezza
nell’esecuzione dei lavori che ha redatto l’integrazione del Piano di sicurezza e di coordinamento.
N.B. si evidenzia che la tipizzazione delle ipotesi deve intendersi come meramente esemplificativa
e non esaustiva.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della salute e dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.
Roma, 24 aprile 2020.
Allegato 8
Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19
nel settore del trasporto e della logistica
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti condivide con le associazioni datoriali Confindustria,
Confetra, Confcoooperative, Conftrasporto, Confartigianato, Assoporti, Assaeroporti, CNA-FITA,
AICAI, ANITA, ASSTRA, ANAV, AGENS, Confitarma, Assarmatori, Legacoop Produzione
Servizi e con le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti il seguente:
PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA
DIFFUSIONE DEL COVID – 19 NEL SETTORE DEL TRASPORTO E DELLA LOGISTICA
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a
tutti i settori produttivi.
Stante la validità delle disposizioni contenute nel citato Protocollo previste a carattere generale per
tutte le categorie, e in particolare per i settori dei trasporti e della logistica, si è ritenuto necessario
definire ulteriori misure.
Il documento allegato prevede adempimenti per ogni specifico settore nell’ambito trasportistico, ivi
compresa la filiera degli appalti funzionali al servizio ed alle attività accessorie e di supporto
correlate. Fermo restando le misure per le diverse modalità di trasporto, si richiama l’attenzione sui
seguenti adempimenti comuni:
• prevedere l’obbligo da parte dei responsabili dell’informazione relativamente al corretto uso e
gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.);
• La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve
essere appropriata e frequente (quindi deve riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o
lavoratori ed effettuata con le modalità definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute
e dell’Istituto Superiore di Sanità).
• Ove possibile, installare dispenser di idroalcolica ad uso dei passeggeri.
• Per quanto riguarda il trasporto viaggiatori laddove sia possibile è necessario contingentare la
vendita dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro. Laddove
non fosse possibile i passeggeri dovranno dotarsi di apposite protezioni (mascherine e guanti).
• Nei luoghi di lavoro laddove non sia possibile mantenere la distanze tra lavoratori previste dalle
disposizioni del Protocollo vanno utilizzati i dispositivi di protezione individuale. In subordine
dovranno essere usati separatori di posizione. I luoghi strategici per la funzionalità del sistema (sale
operative, sale ACC, sale di controllo ecc) devono preferibilmente essere dotati di rilevatori di
temperatura attraverso dispositivi automatizzati.
• Per tutto il personale viaggiante cosi come per coloro che hanno rapporti con il pubblico e per i
quali le distanze di 1 mt dall’utenza non siano possibili, va previsto l’utilizzo degli appositi
dispositivi di protezione individuali previsti dal Protocollo. Analogamente per il personale
viaggiante ( a titolo di esempio macchinisti, piloti ecc..) per i quali la distanza di 1 m dal collega non
sia possibile.
• Per quanto riguarda il divieto di trasferta (di cui al punto 8 del Protocollo), si deve fare eccezione
per le attività che richiedono necessariamente tale modalità.
• Sono sospesi tutti i corsi di formazione se non effettuabili da remoto.
• Predisposizione delle necessarie comunicazioni a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di
cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento dell’utenza con la prescrizione che il
mancato rispetto potrà contemplare l’interruzione del servizio.
• Nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l’uso degli spogliatoi, è preferibile non
utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori, nel caso in cui sia obbligatorio l’uso,
saranno individuate dal Comitato per l’applicazione del Protocollo le modalità organizzative per
garantire il rispetto delle misure sanitarie per evitare il pericolo di contagio.
ALLEGATO
SETTORE AEREO
• Gli addetti che dovessero necessariamente entrare a più stretto contatto, anche fisico, con il
passeggero, nei casi in cui fosse impossibile mantenere una distanza interpersonale di almeno un
metro, dovranno indossare mascherine, guanti monouso e su indicazione del Medico Competente
ulteriori dispositivi di protezione come occhiali protettivi, condividendo tali misure con il Comitato
per l’applicazione del Protocollo di cui in premessa.
• Per gli autisti dei camion per il cargo aereo valgono le stesse regole degli autisti del trasporto merci.
SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi se
sprovvisti di guanti e mascherine. In ogni caso, il veicolo può accedere al luogo di carico/scarico
anche se l’autista è sprovvisto di DPI, purché non scenda dal veicolo o mantenga la distanza di un
metro dagli altri operatori. Nei luoghi di carico/scarico dovrà essere assicurato che le necessarie
operazioni propedeutiche e conclusive del carico/scarico delle merci e la presa/consegna dei
documenti, avvengano con modalità che non prevedano contatti diretti tra operatori ed autisti o nel
rispetto della rigorosa distanza di un metro. Non è consentito l’accesso agli uffici delle aziende
diverse dalla propria per nessun motivo, salvo l’utilizzo dei servizi igienici dedicati e di cui i
responsabili dei luoghi di carico/scarico delle merci dovranno garantire la presenza ed una adeguata
pulizia giornaliera e la presenza di idoneo gel igienizzante lavamani.
• Le consegne di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire, previa nota
informativa alla clientela da effettuarsi, anche via web, senza contatto con i riceventi. Nel caso di
consegne a domicilio, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto
con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, sarà necessario
l’utilizzo di mascherine e guanti.
• Qualora sia necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili
altre soluzioni organizzative – in analogia a quanto previsto per gli ambienti chiusi -, laddove la
suddetta circostanza si verifichi nel corso di attività lavorative che si svolgono in ambienti all’aperto,
è comunque necessario l’uso delle mascherine.
• Assicurare, laddove possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale, un piano di turnazione
dei dipendenti dedicati alla predisposizione e alla ricezione delle spedizioni e al carico/scarico delle
merci e con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e
riconoscibili individuando priorità nella lavorazione delle merci.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE E FERROVIE CONCESSE
In adesione a quanto previsto nell’Avviso comune siglato dalle Associazioni Asstra, Anav ed Agens
con le OOSSLLL il 13 marzo 2020, per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure
specifiche:
• L’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici,
effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno e la sanificazione in
relazione alle specifiche realtà aziendali.
• Occorre adottare possibili accorgimenti atti alla separazione del posto di guida con distanziamenti
di almeno un metro dai passeggeri; consentire la salita e la discesa dei passeggeri dalla porta centrale
e dalla porta posteriore utilizzando idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e
chi sale.
• Sospensione, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli Enti
titolari, della vendita e del controllo dei titoli di viaggio a bordo.
• Sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti.
SETTORE FERROVIARIO
• Informazione alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito web,
app) sia in merito alle misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità
sanitarie sia in ordine alle informazioni relative alle percorrenze attive in modo da evitare l’accesso
delle persone agli uffici informazioni/biglietterie delle stazioni.
• Nei Grandi Hub ove insistono gate di accesso all’area di esercizio ferroviario (Milano C.le, Firenze
S.M.N., Roma Termini) ed in ogni caso in tutte le stazioni compatibilmente alle rispettive capacità
organizzative ed ai flussi di traffico movimentati:
o disponibilità per il personale di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti
monouso, gel igienizzante lavamani);
o divieto di ogni contatto ravvicinato con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in
ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti
disposizioni governative;
o proseguimento delle attività di monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei
passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta dalle vigenti disposizioni.
o restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e
comunque nel rispetto delle disposizioni di distanziamento fra le persone di almeno un metro.
Prevedere per le aree di attesa comuni senza possibilità di aereazione naturale, ulteriori misure
per evitare il pericolo di contagio;
o disponibilità nelle sale comuni di attesa e a bordo treno di gel igienizzante lavamani anche
eventualmente preparato secondo le disposizioni dell’OMS. Sino al 3 aprile p.v. è sospeso il
servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.
• In caso di passeggeri che a bordo treno presentino sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19,
la Polizia Ferroviaria e le Autorità sanitarie devono essere prontamente informate: all’esito della
relativa valutazione sulle condizioni di salute del passeggero, a queste spetta la decisione in merito
all’opportunità di fermare il treno per procedere ad un intervento.
• Al passeggero che presenti, a bordo treno, sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19 (tosse,
rinite, febbre, congiuntivite), è richiesto di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato
rispetto agli altri passeggeri, i quali sono ricollocati in altra carrozza opportunamente sgomberata e
dovranno quindi essere attrezzati idonei spazi per l’isolamento di passeggeri o di personale di bordo.
• L’impresa ferroviaria procederà successivamente alla sanificazione specifica del convoglio
interessato dall’emergenza prima di rimetterlo nella disponibilità di esercizio.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
• Evitare per quanto possibile i contatti fra personale di terra e personale di bordo e comunque
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro. Qualora ciò non fosse possibile, il
personale dovrà presentarsi con guanti e mascherina ed ogni altro ulteriore dispositivo di sicurezza
ritenuto necessario.
• Al fine di assicurare la corretta e costante igiene e pulizia delle mani, le imprese forniscono al
proprio personale sia a bordo sia presso le unità aziendali (uffici, biglietterie e magazzini) appositi
distributori di disinfettante con relative ricariche.
• Sono rafforzati i servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari specifici
che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti aziendali, quali uffici,
biglietterie e magazzini.
• L’attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con modalità
e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad opera di
personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà luogo durante
la sosta in porto, anche in presenza di operazioni commerciali sempre che queste non interferiscano
con dette operazioni. Nelle unità da passeggeri e nei locali pubblici questa riguarderà in modo
specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e potrà essere
effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso comune, come alcol
etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Alle navi da carico impiegate su rotte in cui la
navigazione avviene per diversi giorni consecutivi, tale procedura si applicherà secondo le modalità
e la frequenza necessarie da parte del personale di bordo opportunamente istruito ed in
considerazione delle differenti tipologie di navi, delle differenti composizioni degli equipaggi e delle
specificità dei traffici. Le normali attività di igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro
devono avvenire, con modalità appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore
ed a cura dello stesso con l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute
prescrizioni eventualmente previste (aereazione, etc.)
• Le imprese forniranno indicazioni ed opportuna informativa al proprio personale:
• per evitare contatti ravvicinati con la clientela ad eccezione di quelli indispensabili in ragione di
circostanze emergenziali e comunque con le previste precauzioni di cui alle vigenti disposizioni
governative;
• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire una distanza
adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le operazioni di imbarco e sbarco;
• per informare immediatamente le Autorità sanitarie e marittime qualora a bordo siano presenti
passeggeri con sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19;
• per richiedere al passeggero a bordo che presenti sintomi riconducibili all’affezione da Covid-19
di indossare una mascherina protettiva e sedere isolato rispetto agli altri passeggeri;
• per procedere, successivamente allo sbarco di qualsiasi passeggero presumibilmente positivo
all’affezione da Covid-19, alla sanificazione specifica dell’unità interessata dall’emergenza prima di
rimetterla nella disponibilità d’esercizio.
• Per quanto possibile saranno organizzati sistemi di ricezione dell’autotrasporto, degli utenti esterni
e dei passeggeri che evitino congestionamenti e affollamenti di persone. Per quanto praticabile sarà
favorito l’utilizzo di sistemi telematici per lo scambio documentale con l’autotrasporto e l’utenza in
genere.
• le imprese favoriranno per quanto possibile lo scambio documentale tra la nave e il terminal con
modalità tali da ridurre il contatto tra il personale marittimo e quello terrestre, privilegiando per
quanto possibile lo scambio di documentazione con sistemi informatici.
• considerata la situazione emergenziale, limitatamente ai porti nazionali, con riferimento a figure
professionali quali il personale dipendente degli operatori portuali, gli agenti marittimi, i chimici di
porto, le guardie ai fuochi, gli ormeggiatori, i piloti, il personale addetto al ritiro dei rifiuti solidi e
liquidi, sono sospese le attività di registrazione e di consegna dei PASS per l’accesso a bordo della
nave ai fini di security.
• Nei casi in cui in un terminal operino, oltre all’impresa, anche altre ditte subappaltatrici il governo
dei processi deve essere assunto dal terminalista.
• Risolvere con possibile interpretazione o integrazione del DPCM 11 marzo 2020 che nelle aree
demaniali di competenza dell’ADSP e/o interporti i punti di ristoro vengano considerati alla stregua
delle aree di sosta e/o mense. Nelle more dei chiarimenti da parte della Presidenza dovranno essere
previsti i servizi sanitari chimici.
Servizi di trasporto non di linea
• Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea risulta opportuno evitare che il passeggero
occupi il posto disponibile vicino al conducente.
Sul sedili posteriori al fine di rispettare le distanze di sicurezza non potranno essere trasportati,
distanziati il più possibile, più di due passeggeri.
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi di
trasporto non di linea.
Le presenti linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’
Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19
Allegato 9
Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento
della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico
Il 14 marzo 2020 è stato adottato il Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro (d’ora in poi Protocollo), relativo a
tutti i settori produttivi e successivamente in data 20 marzo 2020 il protocollo condiviso di
regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid 19 negli ambienti di nel settore dei
trasporti e della logistica. Le presenti linee guida stabiliscono le modalità di informazione agli utenti
nonché le misure organizzative da attuare nelle stazioni, negli aeroporti e nei porti, al fine di
consentire il passaggio alla successiva fase del contenimento del contagio, che prevede la riapertura
scaglionata delle attività industriali, commerciali e di libera circolazione delle merci e delle persone.
Si premette che la tutela dei passeggeri che ne beneficiano non è indipendente dall’adozione di altre
misure di carattere generale, definibili quali “misure di sistema”.
Si richiamano, di seguito, le principali misure auspicabili:
Misure “di sistema”
L’articolazione dell’orario di lavoro differenziato con ampie finestre di inizio e fine di attività
lavorativa è importante per modulare la mobilità dei lavoratori e prevenire conseguentemente i rischi
di aggregazione connesse alla mobilità dei cittadini. Anche la differenziazione e il prolungamento
degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole di
ogni ordine e grado sono, altresì, un utile possibile approccio preventivo, incoraggiando al tempo
stesso forme alternative di mobilità sostenibile. Tale approccio è alla base delle presenti linee guida.
Tali misure vanno modulate in relazione alle esigenze del territorio e al bacino di utenza di
riferimento.
La responsabilità individuale di tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico rimane un punto
essenziale per garantire il distanziamento sociale, misure igieniche, nonché prevenire comportamenti
che possono aumentare il rischio di contagio. Una chiara e semplice comunicazione in ogni contesto
(stazioni ferroviarie, metropolitane, aeroporti, stazioni autobus, mezzi di trasporto, etc.), mediante
pannelli ad informazione mobile, è un punto essenziale per comunicare le necessarie regole
comportamentali nell’utilizzo dei mezzi di trasporto.
Misure di carattere generale
Si richiama, altresì, il rispetto delle sotto elencate disposizioni, valide per tutte le modalità di
trasporto:
• La sanificazione e l’igienizzazione dei locali, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro deve
riguardare tutte le parti frequentate da viaggiatori e/o lavoratori ed effettuata con le modalità
definite dalle specifiche circolari del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità;
• Nelle stazioni, negli aeroporti, nei porti e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza è
necessario installare dispenser contenenti soluzioni disinfettanti ad uso dei passeggeri.
• E’ necessario incentivare la vendita di biglietti con sistemi telematici. Altrimenti, la vendita
dei biglietti va effettuata in modo da osservare tra i passeggeri la distanza interpersonale di
almeno un metro. Nei casi in cui non fosse possibile il rispetto della predetta distanza, i
passeggeri dovranno necessariamente fornirsi di apposite protezioni individuali (es.
mascherine).
• Nelle stazioni o nei luoghi di vendita dei biglietti è opportuno installare punti vendita, anche
mediante distributori di dispositivi di sicurezza.
• Previsione di misure per la gestione dei passeggeri e degli operatori nel caso in cui sia accertata
una temperatura corporea superiore a 37,5° C.
• Adozione di sistemi di informazione e di divulgazione, nei luoghi di transito dell’utenza,
relativi al corretto uso dei dispositivi di protezione individuale, nonché sui comportamenti
che la stessa utenza è obbligata a tenere all’interno delle stazioni, degli aeroporti , dei porti ,
e dei luoghi di attesa, nella fase di salita e discesa dal mezzo di trasporto e durante il trasporto
medesimo.
• Adozione di interventi gestionali, ove necessari, di contingentamento degli accessi alle
stazioni, agli aeroporti, e ai porti al fine di evitare affollamenti e ogni possibile occasione di
contatto, garantendo il rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
• Adozione di misure organizzative , con predisposizione di specifici piani operativi, finalizzati
a limitare nella fase di salita e di discesa dal mezzo di trasporto, negli spostamenti all’interno
delle stazioni, degli aeroporti e dei porti, nelle aree destinate alla sosta dei passeggeri e
durante l’attesa del mezzo di trasporto, ogni possibile occasione di contatto, garantendo il
rispetto della distanza interpersonale minima di un metro.
Raccomandazioni per tutti gli utenti dei servizi di trasporto pubblico
• Non usare il trasporto pubblico se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse,
raffreddore)
• Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite app
• Seguire la segnaletica e i percorsi indicati all’interno delle stazioni o alle fermate mantenendo
sempre la distanza di almeno un metro dalle altre persone
• Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa, rispettando sempre
la distanza interpersonale di sicurezza di un metro
• Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanziamento dagli altri occupanti
• Evitare di avvicinarsi o di chiedere informazioni al conducente
• Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso
• Indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della
bocca
ALLEGATO TECNICO – SINGOLE MODALITA’ DI TRASPORTO
SETTORE AEREO
Per il settore del trasporto aereo vanno osservate specifiche misure di contenimento per i passeggeri
che riguardano sia il corretto utilizzo delle aerostazioni che degli aeromobili. Si richiede, pertanto,
l’osservanza delle seguenti misure a carico, rispettivamente, dei gestori, degli operatori aeroportuali,
dei vettori e dei passeggeri:
• gestione dell’accesso alle aerostazioni prevedendo, ove possibile, una netta separazione delle
porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti;
• interventi organizzativi e gestionali e di contingentamento degli accessi al fine di favorire la
distribuzione del pubblico in tutti gli spazi comuni dell’aeroporto al fine di evitare affollamenti
nelle zone antistanti i controlli di sicurezza;
• previsione di percorsi a senso unico all’interno dell’aeroporto e nei percorsi fino ai gate, in
modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
• obbligo di distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, all’interno dei
terminal e di tutte le altre facility aeroportuali (es. bus per trasporto passeggeri). Con particolare
riferimento ai gestori ed ai vettori nelle aree ad essi riservate, questi ultimi predispongono
specifici piani per assicurare il massimo distanziamento delle persone nell’ambito degli spazi
interni e delle infrastrutture disponibili. In particolare, nelle aree soggette a formazione di code
sarà implementata idonea segnaletica a terra e cartellonistica per invitare i passeggeri a
mantenere il distanziamento fisico;
• i passeggeri sull’aeromobile dovranno indossare necessariamente una mascherina;
• attività di igienizzazione e sanificazione di terminal ed aeromobili, anche più volte al giorno in
base al traffico dell’aerostazione e sugli aeromobili, con specifica attenzione a tutte le superfici
che possono essere toccate dai passeggeri in circostanze ordinarie. Tutti i gate di imbarco
dovrebbero essere dotati di erogatori di gel disinfettante. Gli impianti di climatizzazione vanno
gestiti con procedure e tecniche miranti alla prevenzione della contaminazione batterica e
virale;
• introduzione di termo-scanner per i passeggeri sia in arrivo che in partenza, secondo modalità
da determinarsi di comune accordo tra gestori e vettori nei grandi hub aeroportuali. In linea di
massima, potrebbero comunque prevedersi controlli della temperatura al terminal d’imbarco,
per le partenze, ed alla discesa dall’aereo per gli arrivi in tutti gli aeroporti.
SETTORE MARITTIMO E PORTUALE
Con riferimento al settore del trasporto marittimo, specifiche previsioni vanno dettate in materia di
prevenzione dei contatti tra passeggeri e personale di bordo, di mantenimento di un adeguato
distanziamento sociale e di sanificazione degli ambienti della nave che peraltro sono già
sostanzialmente previste nel protocollo condiviso del 20 marzo 2020. In particolare, si richiede
l’adozione delle sotto elencate misure:
• evitare, per quanto possibile, i contatti fra personale di terra e personale di bordo e, comunque,
mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro.
• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la
protezione del naso e della bocca
• Rafforzamento dei servizi di pulizia, ove necessario anche mediante l’utilizzo di macchinari
specifici che permettono di realizzare la disinfezione dei locali di bordo e degli altri siti
aziendali, quali uffici, biglietterie e magazzini;
• l’attività di disinfezione viene eseguita in modo appropriato e frequente sia a bordo (con
modalità e frequenza dipendenti dalla tipologia del locale) che presso gli altri siti aziendali ad
opera di personale a tale scopo destinato. In particolare, a bordo delle navi la disinfezione avrà
luogo durante la sosta in porto, avendo cura che le operazioni di disinfezione non interferiscano
o si sovrappongano con l’attività commerciale dell’unità. Nei locali pubblici questa riguarderà
in modo specifico le superfici toccate frequentemente come pulsanti, maniglie, o tavolini e
potrà essere effettuata con acqua e detergente seguita dall’applicazione di disinfettanti d’uso
comune, come alcol etilico o ipoclorito di sodio opportunamente dosati. Le normali attività di
igienizzazione delle attrezzature e dei mezzi di lavoro devono avvenire, con modalità
appropriate alla tipologia degli stessi, ad ogni cambio di operatore ed a cura dello stesso con
l’uso di prodotti messi a disposizione dall’azienda osservando le dovute prescrizioni
eventualmente previste (aereazione, etc.);
• le imprese forniscono indicazioni ed opportuna informativa tramite il proprio personale o
mediante display:
• per evitare contatti ravvicinati del personale con la clientela ad eccezione di quelli
indispensabili in ragione di circostanze emergenziali e comunque con le previste
precauzioni dei dispositivi individuali;
• per mantenere il distanziamento di almeno un metro tra i passeggeri;
• per il TPL marittimo con istruzioni circa gli accorgimenti da adottare per garantire
una distanza adeguata tra le persone nel corso della navigazione e durante le
operazioni di imbarco e sbarco, prevedendo appositi percorsi dedicati;
• per il TPL marittimo è necessario l’utilizzo di dispositivi di sicurezza individuale
come previsto anche per il trasporto pubblico locale di terra.
SETTORE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE STRADALE, LACUALE E FERROVIE
CONCESSE
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
• l’azienda procede all’igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei treni e dei mezzi pubblici
e delle infrastrutture nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie in materia oltre che delle
ordinanze regionali e del Protocollo siglato dalle associazioni di categoria, OO.SS. e MIT in
data 20 marzo 2020, effettuando l’igienizzazione e la disinfezione almeno una volta al giorno
e la sanificazione in relazione alle specifiche realtà aziendali come previsto dal medesimo
protocollo condiviso;
• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la
protezione del naso e della bocca;
• prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri dal mezzo avvenga secondo flussi separati:
– negli autobus e nei tram prevedere la salita da una porta e la discesa dall’altra porta;
– utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende e chi sale, anche
eventualmente con un’apertura differenziata delle porte;
• sugli autobus e sui tram garantire un numero massimo di passeggeri, in modo da consentire il
rispetto della distanza di un metro tra gli stessi, contrassegnando con marker i posti che non
possono essere occupati. Per la gestione dell’affollamento del veicolo, l’azienda può dettare
disposizioni organizzative al conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;
• nelle stazioni della metropolitana:
– prevedere differenti flussi di entrata e di uscita, garantendo ai passeggeri adeguata
informazione per l’individuazione delle banchine e dell’uscita e il corretto distanziamento
sulle banchine e sulle scale mobili anche prima del superamento dei varchi;
– predisporre idonei sistemi atti a segnalare il raggiungimento dei livelli di saturazione
stabiliti;
– prevedere l’utilizzo dei sistemi di videosorveglianza e/o telecamere intelligenti per
monitorare i flussi ed evitare assembramenti, eventualmente con la possibilità di diffusione
di messaggi sonori/vocali/scritti;
• applicazione di marker sui sedili non utilizzabili a bordo dei mezzi di superficie e dei treni
metro;
• sospendere, previa autorizzazione dell’Agenzia per la mobilità territoriale competente e degli
Enti titolari, la vendita e il controllo dei titoli di viaggio a bordo;
• sospendere l’attività di bigliettazione a bordo da parte degli autisti;
• installare apparati, ove possibile, per l’acquisto self-service dei biglietti, che dovranno essere
sanificate più volte al giorno, contrassegnando con specifici adesivi le distanze di sicurezza.
• aumento della frequenza dei mezzi nelle ore considerate ad alto flusso di passeggeri.
SETTORE FERROVIARIO
Per il settore considerato trovano applicazione le seguenti misure specifiche:
• informazioni alla clientela attraverso i canali aziendali di comunicazione (call center, sito
web, app) in merito a:
– misure di prevenzione adottate in conformità a quanto disposto dalle Autorità sanitarie;
– notizie circa le tratte ferroviarie attive, in modo da evitare l’accesso degli utenti agli uffici
informazioni/biglietterie delle stazioni;
• incentivazioni degli acquisti di biglietti on line.
Nelle grandi stazioni:
• gestione dell’accesso alle stazioni ferroviarie prevedendo, ove possibile, una netta
separazione delle porte di entrata e di uscita, in modo da evitare l’incontro di flussi di utenti;
• interventi gestionali al fine di favorire la distribuzione del pubblico in tutti gli spazi della
stazione onde di evitare affollamenti nelle zone antistanti le banchine fronte binari;
• previsione di percorsi a senso unico all’interno delle stazioni e nei corridoi fino ai binari, in
modo da mantenere separati i flussi di utenti in entrata e uscita;
• attività di igienizzazione e disinfezione su base quotidiana e sanificazione periodica degli
spazi comuni delle stazioni;
• installazione di dispenser di facile accessibilità per permettere l’igiene delle mani dei
passeggeri;
• regolamentazione dell’utilizzo di scale e tappeti mobili favorendo sempre un adeguato
distanziamento tra gli utenti;
• annunci di richiamo alle regole di distanziamento sociale sulle piattaforme invitando gli
utenti a mantenere la distanza di almeno un metro;
• limitazione dell’utilizzo delle sale di attesa e rispetto al loro interno delle regole di
distanziamento;
• ai gate sono raccomandabili i controlli della temperatura corporea;
• nelle attività commerciali:
– contingentamento delle presenze;
– mantenimento delle distanze interpersonali;
– separazione dei flussi di entrata/uscita;
– utilizzo dispositivi di sicurezza sanitaria
– regolamentazione delle code di attesa;
– acquisti on line e consegna dei prodotti in un luogo predefinito all’interno della stazione
o ai margini del negozio senza necessità di accedervi.
A bordo treno:
• posizionamento di dispenser di gel igienizzanti su ogni veicolo;
• eliminazione della temporizzazione di chiusura delle porte esterne alle fermate, al fine di
facilitare il ricambio dell’aria all’interno delle carrozze ferroviarie;
• sanificazione sistematica dei treni;
• potenziamento del personale dedito ai servizi di igiene e decoro;
• previsione di flussi di salita e discesa separate in ogni carrozza. Ove ciò non sia possibile,
pensare sistemi di regolamentazione di salita e discesa in modo da evitare assembramenti in
corrispondenza delle porte;
• distanziamento sociale a bordo con applicazione di marker sui sedili non utilizzabili,
• I passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la
protezione del naso e della bocca;
• sui treni a lunga percorrenza (con prenotazione online):
– distanziamento sociale a bordo assicurato attraverso un meccanismo di prenotazione a
“scacchiera”;
– applicazione di marker sui sedili non utilizzabili;
– adozione del biglietto nominativo al fine di identificare tutti i passeggeri e gestire
eventuali casi di presenza a bordo di sospetti o conclamati casi di positività al virus;
– sospensione dei servizi di ristorazione a bordo (welcome drink, bar, ristorante e servizi
al posto) fino alla data di riapertura di bar e ristoranti.
SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA
Per quanto riguarda i servizi di trasporto non di linea, oltre alle previsioni di carattere generale
per tutti i servizi di trasporto pubblico, va innanzi tutto evitato che il passeggero occupi il posto
disponibile vicino al conducente.
Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non
potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di
idonei dispositivi individuali di sicurezza, in mancanza di dispositivi potrà essere trasportato un
solo passeggero.
Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli
che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando
l’uso di mascherine. E’ preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.
Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.
Le presenti disposizioni per quanto applicabili vanno estese anche ai natanti che svolgono servizi
di trasporto non di linea.
Le presenti Linee guida sono automaticamente integrate o modificate in materia di tutela sanitaria
sulla base delle indicazioni o determinazioni assunte dal Ministero della Sanita e dall’ Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) in relazione alle modalità di contagio del COVID-19.
Allegato 10
Principi per il monitoraggio del rischio sanitario
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