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23 ottobre 2020

News

COVID Calabria: firmata l’Ordinanza N.79 23 ottobre 2020. TESTO INTEGRALE


Ecco l’Ordinanza n. 79 del 23 ottobre 2020:
OGGETTO: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Aggiornamento delle disposizioni regionali di cui alla Ordinanza n. 73/2020 ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020

ORDINA
per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, ferme restando le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, nel territorio regionale, fino a tutto il 13 novembre 2020:
1. È disposto l’obbligo sull’intero territorio regionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto, a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi e, comunque, con salvezza dei protocolli e delle linee guida anticontagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee
guida per il consumo di cibi e bevande. Sono, altresì, esentati dall’obbligo:
1) i soggetti che stanno svolgendo attività̀sportiva;
2) i bambini di età̀ inferiore ai sei anni;
3) i soggetti con patologie o disabilità
incompatibili con l’uso della mascherina , nonché́ coloro che
per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità̀;
4) i clienti degli esercizi pubblici nel momento in cui consumino cibi e bevande;
5) gli alunni delle scuole quando sono posizionati al loro banco nel rispetto del distanziamento
previsto.
Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine
lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al
contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso;
2. È confermato il divieto assoluto di assembramento, il rispetto delle misure di distanziamento fisico
interpersonale e delle misure igieniche di prevenzione ed è fortemente raccomandato l’uso dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’interno delle abitazioni private in presenza di
persone non conviventi.
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3. Si dispone, dal 26 ottobre 2020, la sospensione delle attività scolastiche secondarie di secondo
grado, rimettendo in capo alle Autorità Scolastiche la rimodulazione delle stesse con ricorso alla
didattica digitale integrata e prevedendo adeguati controlli atti a verificare l’effettiva presenza degli
studenti presso il proprio domicilio/residenza per tutto l’arco delle giornate di lezione; sono altresì
sospese, in presenza e con possibilità di attivare la didattica digitale integrata, le attività didattiche
presso gli atenei universitari, fatte salve le lezioni e le attività che devono essere necessariamente
svolte in presenza fisica (laboratori scientifici, attività formative da esercitarsi necessariamente presso
servizi clinici, tirocinio dei corsi di laurea di area sanitaria non differibili).Le Autorità Scolastiche e
Universitarie dispongono misure affinché altre tipologie di accessi verso i plessi, siano contingentati.
4. È confermata l’efficacia delle disposizioni in allegato 1 e allegato 2 all’Ordinanza n. 73/2020, nonché di quelle previste nelle Ordinanze n. 63/2020 e 65/2020, nell’ambito dei servizi educativi e dell’attività didattica delle scuole.
5. Si dispone che le Aziende Ospedaliere provvedano ad incrementare la dotazione di posti letto dedicati all’assistenza di pazienti affetti da COVID-19 nella misura del 20% di quanto previsto nel DCA n. 91/2020, entro 10 giorni dall’adozione della presente Ordinanza.
6. Si ribadisce che è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto e che l’accesso di parenti e visitatori alle strutture ospedaliere, di lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione.
7. Non sono consentiti spostamenti su tutto il territorio regionale, dalle ore 24,00 alle ore 05,00 del giorno successivo. Sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autodichiarazione, utilizzando il modello allegato al presente atto. Resta consentito, in ogni caso, fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza ed il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza degli avventori degli esercizi pubblici attivi fino alle ore 24,00.

8. È consentito, ai sensi della circolare del Ministero della Salute n. 0031400-29/09/2020-DGPREDGPRE-P, l’uso dei test antigenici rapidi su tampone naso-faringeo per intercettare casi d’infezione da SARS-CoV-2, con particolare riguardo al contesto scolastico, allo screening rapido di gruppi numerosi di persone (aeroporti, sbarchi, luoghi di lavoro), allo screening di cui all’Ordinanza n. 55/2020 e alle relative procedure in allegato 1 all’Ordinanza n. 59/2020, ferma restando la necessità di
confermare i risultati positivi mediante un tampone molecolare.

9. Si fa obbligo agli operatori sanitari appositamente individuati dalle Aziende Sanitarie Provinciali, al fine di rendere più efficace il contact tracing attraverso l’utilizzo dell’App Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività accedendo al sistema centrale di Immuni;
10. Si ribadisce per gli operatori sanitari addetti alle indagini epidemiologiche e al contact tracing, l’obbligo di utilizzare una scheda informatizzata per la raccolta dei dati sui casi, la ricerca della fonte d’infezione e l’identificazione dei contatti, sulla base di quanto contenuto nel Rapporto ISS COVID-19 n. 53/2020, specificando che resta in capo alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, attraverso i referenti appositamente individuati ed abilitati all’accesso, l’inserimento dei dati nella piattaforma
web di sorveglianza integrata COVID-19 nazionale ed in quella di reportistica COVID-19 regionale.

11. Si dà atto che resta in capo alle Autorità Competenti, attraverso i propri Organi di controllo, anche in coordinamento, la verifica del rispetto delle disposizioni previste nella presente Ordinanza e delle altre misure di prevenzione e contenimento del contagio vigenti, anche applicando le sanzioni da € 400,00 a € 1000,00, in conformità a quanto previsto ai sensi della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.
12. Si dà atto altresì che per quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento si applicano le disposizioni fissate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 per come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020 e le ulteriori misure previste nei relativi allegati, nonché le disposizioni previste nelle precedenti Ordinanze del Presidente della Regione emanate per l’emergenza COVID-19, ove non in contrasto con la presente, o da questa modificate.
13. In base all’evoluzione dello scenario epidemiologico, ovvero a provvedimenti emanati a livello
nazionale, le misure indicate potranno essere rimodulate.
14. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all’articolo 650 del codice penale, le
violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di
cui all’articolo 4, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35 “conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio
di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura
dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
15. Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale o comunque più grave
reato, la violazione della misura divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per
le persone sottoposte alla misura della quarantena applicata dal Sindaco quale Autorità Sanitaria
Locale, perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell’articolo 260 del R.D. 27 luglio 1934,
n.1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7 del Decreto Legge 25 marzo
2020, n. 19 convertito con la legge 22 maggio 2020, n. 35.
16. Per l’accertamento delle violazioni ed il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4,
comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020 sopra richiamato. Per l’applicazione delle sanzioni di
competenza della Regione, nella qualità di Autorità Competente all’irrogazione e a ricevere il
rapporto, si applica quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 281/2007, con
riferimento alla Legge 689/81 e ss.mm.ii. All’atto dell’accertamento delle violazioni, ove necessario
per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la
chiusura provvisoria dell’attività per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura
provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di
sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa
è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.


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