Con la decisione in questione la Consulta ha dichiarato l’illegittimià costituzionale dell’articolo 262, comma 1, del Codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto”, stabilendo che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori”, nell’ordine deciso dagli stessi, salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
L’accordo richiamato, spiega la circolare, è quindi imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso, e qualora questo ulteriore accordo manchi, come precisa la Corte nella decisione, è necessario l’intervento del giudice.