La saga dei crimini nazisti approda a Palazzo della Consulta. Domani in udienza pubblica sarà dibattuta dinnanzi ai giudici della Corte costituzionale la questione di costituzionalità dell’articolo 43, comma 3, del decreto-legge numero 36 del 2022, come convertito, concernente la disciplina del Fondo istituito per il ristoro dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l’umanità per la lesione dei diritti inviolabili della persona compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l’8 maggio 1945.
Il decreto, risalente al governo Draghi ed effettuato per evitare che la Repubblica Federale di Germania subisse la perdita di un assetto immobiliare nell’ambito di un pignoramento fissato dal tribunale di Roma in un caso di risarcimento di vittime del Terzo Reich, impone allo Stato italiano di ritenere indenne la Germania dalle pretese delle vittime italiane degli eccidi nazisti e di pagare tutti i risarcimenti al posto dello Stato tedesco attraverso un fondo appositamente costituito dal decreto ed istituito per decreto attuativo (pubblicato sabato scorso in Gazzetta ufficiale) dal ministero dell’Economia e delle finanze del governo Meloni, di concerto con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e di quello della Giustizia “con una dotazione di euro 20.000.000 per l’anno 2023 e di euro 13.655.467 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026″. Ma la quarta Sezione civile del Tribunale di Roma paventa una possibile violazione degli articoli 2, 3, 24 e 111 della Costituzione, dando così nuovamente la parola alla Corte Costituzionale.
Come si legge nell’agenda dei lavori della Corte, la previsione, in deroga all’articolo 282 del codice di procedura civile, dispone che anche nei procedimenti pendenti alla data dell’entrata in vigore del decreto-legge, le sentenze riguardanti l’accertamento e la liquidazione dei suddetti danni acquistano efficacia esecutiva al momento del passaggio in giudicato e sono eseguite esclusivamente a valere dal medesimo Fondo, determinando l’impossibilità di iniziare o proseguire le procedure esecutive basate sui titoli pertinenti alla liquidazione dei medesimi danni e l’estinzione dei giudizi di esecuzione eventualmente intrapresi. (di Roberta Lanzara)