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1 aprile 2020

News Lamezia e lametino

Lamezia Terme. Medici continuità assistenziale: «Incongruenze nel decreto regionale del 29 marzo»


I medici di continuità assistenziale, in servizio presso la postazione di C.A. di Nicastro e/o presso l’U.C.C.P. “Michelangelo” (sita in Lamezia Terme ed individuata come sede di una delle nascenti U.S.C.A.), intendono evidenziare, con la presente, alcune incongruenze riscontrate nel testo del Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 29/03/2020 e, di conseguenza, nella metodica di reclutamento dei medici destinati alle nascenti Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) messa in atto dall’ ASP di Catanzaro.

• Il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 29/03/2020 recita, nella sezione “Criteri Generali”, quanto segue: “Al fine di consentire al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta o al medico di continuità assistenziale di garantire l’attività ordinaria, in ottemperanza a quanto previsto all’Articolo 8 del Decreto Legge 9 Marzo 2020 n.14 (GU n.62 del 09/03/2020) sono istituite presso le Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria le Unità Speciali di Continuità Assistenziale (U.S.C.A.) per la gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero ospedaliero.”.
Tale criterio è, evidentemente, in antitesi con quanto espresso, dallo stesso Decreto, nella sezione “Conferimento degli incarichi medici U.S.C.A.”: “Al reclutamento dei medici da inserire nelle USCA, dovranno procedere le Aziende Sanitarie Provinciali secondo l’ordine definito nel D.L. 14/2020:
a) medici di continuità assistenziale titolari o supplenti;
b) medici che frequentano il corso di formazione specifica in medicina generale;
e)in via residuale, laureati in medicina e chirurgia.”
Tale evidente incongruenza comporterebbe, se i medici destinati alle nascenti U.S.C.A. dovessero essere reclutati tra i “medici di continuità assistenziale titolari o supplenti”, una grave compromissione della ordinaria attività di continuità assistenziale, con un importante rischio biologico per gli operatori sanitari impiegati nelle varie postazioni e per l’intera utenza delle postazioni stesse.

• Il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 29/03/2020 recita, riguardo alle caratteristiche degli ambienti che dovrebbero ospitare le U.S.C.A, nella sezione “Compiti delle aziende”, quanto segue: “Le Aziende attivano le U.S.C.A. presso una sede di continuità assistenziale con un rapporto di una ogni 50.000. abitanti. Gli ambienti devono essere dotati di collegamento telefonico (cellulare aziendale) per le comunicazioni con i MGG, PLS e MCA del territorio di copertura nonché con i Servizi di Pronto Soccorso e i Servizi di Prevenzione. Gli ambienti destinati alle Unità Speciali non devono essere accessibili al pubblico e gli addetti devono essere dotati dei dispositivi di protezione individuale (DPI) come dal circolari ministeriali.”.
Tali indicazioni risultano incomplete, poiché non individuano organi sanitari e/o comunali preposti alla verifica dell’idoneità dei locali e non fanno menzione alla auspicabile presenza, all’interno dei locali ospitanti le U.S.C.A., di:
1. adeguati sistemi di areazione;
2. ambienti che possano fungere da “zona filtro”;
3. suddivisioni tra “aree pulite” ed “aree sporche”;
4. precise indicazioni sul trattamento e sullo smaltimento dei rifiuti speciali.

Inoltre, l’indicazione “Le Aziende attivano le U.S.C.A. presso una sede di continuità assistenziale con un rapporto di una ogni 50.000 abitanti” entra chiaramente in contraddizione con quanto espresso successivamente: “Gli ambienti destinati alle Unità Speciali non devono essere accessibili al pubblico […]”.

• Il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 29/03/2020 recita, nella parte finale della sezione “Criteri Generali”, quanto segue: “L’U.S.C.A. dovrà essere attiva sette giorni su sette, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, per tutta la durata dell’emergenza.”. Se le U.S.C.A. dovessero essere realmente attivate presso sedi di Continuità Assistenziale, ciò comporterebbe, durante i turni diurni prefestivi e festivi, una rischiosa sovrapposizione, oraria e spaziale, tra le attività ordinarie e quelle “COVID-dedicate”.

• Il Decreto del Presidente della Regione Calabria n. 25 del 29/03/2020 recita, nella sezione “Compiti delle aziende”: “Le Aziende forniscono alle U.S.C.A. un’auto medica con attrezzatura diagnostica.”. Tale indicazione è estremamente aleatoria poiché, non fornendo alle ASP precise indicazioni sull’attrezzatura da fornire, dà ampia discrezionalità e, di conseguenza, rischia di rendere le U.S.C.A., se sprovviste di ecografo portatile e di saturimetro, scarsamente utili nella gestione domiciliare del paziente COVID-19.

Alla luce dei punti messi in evidenza si richiede agli enti destinatari della presente di voler prendere in considerazione le seguenti eventualità:
• Identificare, quali sedi operative delle nascenti U.S.C.A., idonei locali che siano inaccessibili al pubblico e non abbiano spazi o accessi in comune con altri servizi sanitari territoriali ordinari;
• Reclutare, quali componenti delle nascenti U.S.C.A., medici che non siano titolari di altri incarichi, al fine di ridurre il rischio biologico per l’utenza ordinaria e il rischio di contaminazione delle sedi di Continuità Assistenziale.


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