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29 giugno 2020

News Lamezia e lametino

Lamezia Terme. Nota integrativa del Comune sul randagismo


L’Amministrazione Comunale di Lamezia Terme sottolinea che la nota stampa diffusa nei giorni scorsi per mezzo stampa, in merito al tema del “randagismo” unitamente all’esigenza del “decoro urbano”, era soltanto un invito al buon senso estrapolato da un testo ben più complesso che si riporta di seguito.
È priorità di codesta Amministrazione evidenziare l’estrema attenzione per il mondo degli animali, sulla loro tutela e corretta detenzione ma altresì, del decoro urbano, un connubio che può essere realizzato solo e soltanto con la collaborazione cittadina.
Si invita dunque la cittadinanza al rispetto delle norme attinenti la “Prevenzione del Randagismo,
Decoro ed Igiene Urbana, Corretta Detenzione degli Animali” così evidenziate:

– Si invitano i cittadini a Regolarizzare la posizione dei cani “di proprietà” procedendo con l’iscrizione alla anagrafe canina, attraverso la microchippatura dell’animale detenuto, così come stabilito per legge;

– È assolutamente vietato lasciare girovagare sul territorio cani di proprietà – soprattutto se non sterilizzati (Omessa custodia e Malgoverno di animali Art. 672 del C.P.);

– Si invita la cittadinanza a provvedere alla sterilizzazione delle cagne di proprietà onde evitare il proliferare sul territorio di animali vaganti;

– Tutti i cani hanno Obbligo di Microchip entro i 60 Giorni di vita così come previsto per legge;
– In caso di cuccioli nati da cagna di proprietà, ricordiamo che vi è obbligo di legge alla microchippatura entro i 60 giorni di vita;

– Non si possono cedere cuccioli togliendoli alla madre prima dei 60 giorni di vita e senza microchip.

– È punito con l’arresto fino ad 1 anno, con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro l’ABBANDONO di ANIMALI sul territorio (cani adulti, cucciolate di cani e gatti) Art. 727 c.p.

– È punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5 000 euro a 30 000 euro Il maltrattamento di animali Art. 544-ter del codice penale ai sensi del quale: “1. Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche”.

– Si ha obbligo di segnalare alla Polizia Municipale ed al servizio veterinario Asp, per iscritto lo smarrimento di un animale, onde evitare, in caso di ritrovamento la denuncia per abbandono di animali;
– È vietato abbandonare gli escrementi dei cani durante le loro passeggiate su strade pubbliche o aperte al pubblico, sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici, o in zone di verde pubblico attrezzato alla ricreazione e allo svago. (art. 52 del Regolamento di Polizia Urbana e art. 45 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, sarà comminata una sanzione ammnistrativa da euro 25 a euro 150 secondo le procedure della legge 689/91);
– E’ fatto obbligo ai conduttori dei cani di munirsi di idonea attrezzatura, per la raccolta delle deiezioni degli animali, provvedendo all’immediata rimozione delle feci del cane facendo uso dei suddetti strumenti e depositando gli escrementi, introdotti in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori o cassonetti per la raccolta R.S.U collocati lungo le strade; (sono esentati i non vedenti che utilizzano i cani guida da accompagnamento appositamente addestrati) (art. 52 del Regolamento di Polizia Urbana e art. 45 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti, sarà comminata una sanzione ammnistrativa da euro 25 a euro 150 secondo le procedure della legge 689/91);
– Si Invitano i volontari che si prendono cura degli animali randagi (cani e gatti) sul territorio a lasciare pulito dopo aver dato del cibo agli stessi, nel rispetto del decoro e della pulizia urbana;
– Si invita ad Evitare di dare cibo agli animali nel centro abitato, poiché il cibo li rende stanziali e questo può causare problemi di ordine pubblico ed intolleranze nei confronti degli stessi animali mettendoli a rischio;
– Gli animali non possono essere tenuti senza cuccia, cibo, acqua, a catena, in sgabuzzini, gabbie o garage, su balconi, terrazze, in aree non recintate, al buio, esposti a calore o freddo eccessivi, liberi di circolare da soli e in nessuna condizione che leda il loro benessere psico-fisico (è punito con l’arresto fino ad 1 anno con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze ART. 727 C.P.).

Normativa di Riferimento:
art. 727 c.p. Abbandono di Animali “chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad 1 anno con l’ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Stessa pena per chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.
Art. 672 c.p. Omessa custodia e Malgoverno di animali;
Art. 544-bis Uccisione di Animali (reclusione da 4 mesi a 2 anni).
Legge quadro statale n.281 del 14.08.1991;
Legge regionale n.41 del 05.05.1990; (Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 3 marzo 2000, n.4);
DPGR –CA n.67/2018
Delibera giunta regionale del 24/11/2004 n.883 “Identificazione elettronica dei cani”;
Accordo Stato-Regioni 2003 “Obbligo su tutto il territorio nazionale di identificazione dei cani tramite il microchip”.


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