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12 marzo 2021

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LAVORATORI SCUOLA: RISARCIMENTI ADEGUATI E TUTELA DEI DIRITTI INDICATI DA TEMPO MA MAI CONSIDERATI


Il SUL sta promuovendo nel settore SCUOLA alcune azioni per il riconoscimento di diritti che non sono stati riconosciuti ai lavoratori che hanno periodi di precariato e, in particolare:

 

  1. AZIONE PER IL RICONOSCIMENTO SERVIZIO PRE-RUOLO

La Corte di Cassazione con due recenti sentenze è intervenuta in materia di ricostruzione di carriera sia per il personale docente che per il personale ATA. Le sentenze sono chiare: il servizio di pre-ruolo deve essere interamente riconosciuto fin dal momento del primo decreto di ricostruzione di carriera.

Il MIUR riconosce solo parzialmente il servizio pre-ruolo svolto presso la scuola statale negando del tutto il riconoscimento dei servizi prestati presso la scuola paritaria. I Tribunali riconoscono l’integrale servizio pre-ruolo. L’istanza di ricostruzione carriera, è riservata al personale assunto con contratto a tempo indeterminato nella scuola pubblica che ha superato l’anno di prova.

L’esito positivo del ricorso comporterà la corretta ricostruzione della carriera dei docenti con l’intero riconoscimento del periodo di precariato e dell’intero servizio pre-ruolo sia ai fini giuridici che economici con evidenti risvolti economici in merito alle progressioni stipendiali, ai gradoni tabellari, alle differenze retributive e contributive che il docente riceverà a titolo di pensione.

 

  1. 36 MESI DI SERVIZIO PRECARIO – RISARCIMENTO DEL DANNO

Il ricorso, si basa sulla legislazione dell’Unione Europea e sull’interpretazione giuridica delle norme operata dalla magistratura nazionale. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha statuito che il dipendente pubblico non possa richiedere la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato ma solo un risarcimento del danno, mentre i dipendenti del settore privato che abbiano sottoscritto per oltre tre anni contratti a termine possono chiedere alternativamente la conversione del contratto o il risarcimento del danno.

La giurisprudenza sul punto è pacifica.

 

  1. 3. 36 MESI DI SERVIZIO PRECARIO – RECUPERO SCATTI STIPENDIALI e DIFFERENZE RETRIBUTIVE

Questa azione è necessaria in quanto il personale docente ed Ata, precario, non beneficia degli scatti di anzianità che, invece, vengono riconosciuti dal Ministero soltanto in favore dei docenti e personale Ata stabilizzati assunti con contratto a tempo indeterminato. Le mansioni svolte dai precari rispetto a quelle degli assunti con contratto a tempo indeterminato sono identiche ed è certamente ingiustificata la disparità di trattamento operata a discapito di tutti coloro che hanno stipulato per oltre 36 mesi di servizio presso la scuola statale.

La giurisprudenza di merito è univoca anche alla luce degli ultimi arresti di legittimità.

 

  1. ATTRIBUZIONE DEL BENEFICIO ECONOMICO ANCHE AI SUPPLENTI BREVI E SALTUARI R.P.D. (personale docente) E C.I.A. (personale ATA).

ll Ministero, offre un trattamento differenziato contro i precari, non versando loro la RDP (retribuzione professionale docenti) ed il compenso individuale accessorio che spettante anche ai precari con supplenze brevi. Ed infatti, illegittimamente, il Miur corrisponde la retribuzione professionale docenti (RPD) ai soli docenti di ruolo e ai docenti con incarico annuale (30 giugno o 31 agosto). Il mancato pagamento della RDP in favore dei docenti precari è illegittimo. Infatti, con recentissime sentenze del Dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittimo l’operato del Ministero dell’Istruzione il quale ha agito in violazione della Direttiva Comunitaria 1999/70/CE, discriminando il personale precario. Detta azione è esperibile anche con riguardo al Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA.

 

  1. RECUPERO GRADONE STIPENDIALE 0-2 PER I DOCENTI O ATA IMMESSI IN RUOLO DOPO IL 2011 E CON ALMENO UN ANNO DI PRECARIATO PRIMA DELL’A.S. 2011

La Cassazione ha stabilito il diritto ad essere collocato nel gradone 3-8 e ottenere il risarcimento di tutte le somme illegittimamente decurtate.

La Corte di Cassazione ha stabilito, in maniera definitiva, il diritto di tutti i docenti ed il personale Ata, assunto dopo il 2011 che abbia svolto almeno un anno di precariato nella scuola statale prima del 2011, ad ottenere la fascia stipendiale 0-2.

In altri termini, tutti coloro assunti successivamente al 2011, anche con il piano straordinario di assunzioni previsto dalla cd. Buona Scuola (l. 107/2015) hanno il diritto di recuperare tutti gli incrementi stipendiali derivanti dalla mancata applicazione dello scatto stipendiale al terzo anno.

Il provvedimento della Cassazione, dunque, riconosce al personale docente e Ata un diritto a recuperare somme elevate. Tutti i docenti ed il personale Ata della scuola, assunti dopo il 2011, dunque, potranno agire dinanzi al Giudice del Lavoro al fine di ottenere il pagamento delle differenze retributive derivante dalla mancata fruizione degli scatti stipendiali e non corrisposti. e prevista anche dal CCNL e i compensi accessori.

* * * * *

Presso la sede SUL di Reggio Calabria, gli interessati potranno avere tutte le informazioni necessarie.

Per fissare un appuntamento e/o ricevere maggiori informazioni inviare una email a sul.reggiocal@gmail.com

 

 

Il Segretario Generale Regionale

Aldo Libri


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