Lavoro, il giuslavorista: "Da Cassazione sì a licenziamento per scarso rendimento"
4 agosto 2023

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Lavoro, il giuslavorista: “Da Cassazione sì a licenziamento per scarso rendimento”


È lecito licenziare per scarso rendimento in presenza di un notevole e reiterato inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore: è quanto ha affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 20284 del 14 luglio scorso, relativa al ricorso di un venditore, la cui prestazione era finalizzata al raggiungimento di risultati espressamente indicati da parte del datore nel suo contratto di lavoro, con obiettivi di produzione periodicamente previsti. Il venditore è stato licenziato dalla società datrice, per scarsa resa produttiva risultante dal confronto dei risultati raggiunti con i target attesi, che ha motivato il provvedimento sulla base di una prestazione insufficiente, conseguente al costante e ripetuto mancato rispetto dei programmi di lavoro concordati. La Suprema Corte ha ritenuto legittimo il recesso datoriale per giustificato motivo soggettivo determinato da scarsa produttività, sul presupposto che quest’ultima integra un notevole inadempimento dei compiti affidati al lavoratore”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Luca Garramone, partner Orsingher Ortu – Avvocati Associati.

Secondo Garramone, “da questa sentenza si evince che, per poter legittimamente licenziare un proprio dipendente per scarso rendimento, il datore ha interesse a contrattualizzare il rendimento atteso dal lavoratore; a porre in essere schemi valutativi e di confronto che siano quanto più oggettivi possibile e protratti temporalmente ai fini della dimostrazione della costanza dell’inadempimento; ed a sottolineare la reiterazione del comportamento negligente del proprio dipendente ogniqualvolta lo stesso si verifichi”, sottolinea.

“Ciò poiché il datore di lavoro -continua Garramone- non può limitarsi a provare solo il mancato raggiungimento del risultato atteso o l’oggettiva sua esigibilità, ma deve anche dimostrare che la causa di esso derivi da colpevole negligente inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, nell’espletamento della sua normale prestazione. Se, da un lato, la pronuncia non rappresenta una novità assoluta, dall’altro permette di trarre preziosi spunti e di meglio delineare una fattispecie giuridica – quella del recesso per scarso rendimento – che è sempre stata approcciata con malcelata diffidenza, anche dalla giurisprudenza”, conclude.


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