La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha dichiarato irricevibili, in tre diverse decisioni, i ricorsi presentati da diverse coppie omosessuali italiane, che contestavano il rifiuto opposto dalle autorità italiane di trascrivere nei registri dell’Anagrafe i certificati di nascita esteri (in diversi casi emessi negli Usa) di bambini legalmente concepiti all’estero tramite la maternità surrogata.
I ricorsi denunciavano la violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europea sui Diritti Umani, che sancisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare. In una delle decisioni, che sono state pubblicate il 30 maggio scorso, la Corte tra l’altro ricorda che la maternità surrogata, grazie alla quale i ricorrenti hanno creato una famiglia, era ed è “contraria all’ordine pubblico italiano”, e che, peraltro, “gli interessati non pretendono di essere stati all’oscuro” di questo fatto.
I giudici di Strasburgo rilevano che, se è vero che lo Stato italiano “non ammette la trascrizione dell’atto di nascita per quanto riguarda il padre putativo”, garantisce però, “attraverso l’adozione”, la possibilità di riconoscimento legale.
Inoltre, la Corte ritiene che il mancato riconoscimento da parte delle autorità dei certificati di nascita stranieri non ha, in pratica, “intaccato in modo significativo” il godimento da parte degli interessati del proprio diritto alla vita familiare.
La Corte conclude quindi che le “difficoltà pratiche” che i richiedenti incontrano nella loro vita familiare in assenza di riconoscimento nel diritto italiano della filiazione “potrebbero essere in parte risolte dal riconoscimento del padre biologico, a seguito di richiesta di trascrizione parziale degli atti di nascita”.
Alla luce di tutto ciò, “dopo aver condotto un riesame in profondità delle osservazioni delle parti e dei terzi e dall’analisi della giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che l’Italia non abbia, in questo caso, superato l’ampio margine di apprezzamento di cui dispone, per quanto concerne i mezzi per stabilire o riconoscere la filiazione”. Per questi motivi, la Corte, “all’unanimità, dichiara inammissibili le richieste”.
“La Corte Europea dei diritti dell’Uomo ribadisce la legittimità dell’Italia a rifiutare la trascrizione del rapporto di filiazione riconosciuto all’estero a causa dell’accesso a una pratica vietata nella nostra nazione – dichiara la vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Augusta Montaruli – Una sentenza importante quella della Cedu che ci soddisfa in pieno, soprattutto nelle motivazioni che ricalcano quanto il governo Meloni sta ripetendo da mesi sia sulla legittimità del divieto di utero in affitto, sia nella illegittimità dei registri delle coppie cd omogenitoriali”.
“La possibilità di optare per l’adozione del figlio del partner che è genitore biologico non è negata perché in quel caso prevale il diritto del minore a veder mantenuto il rapporto affettivo già consolidato senza che si violi il proprio diritto al legame con il genitore biologico. Al centro infatti rimane il concetto di tutela dei diritti del minore che prevale sempre: nel sapere dove viene, nel non essere considerato alla stregua di un prodotto, nell’avere una mamma ed un papà, a vedersi tutelato quando uno dei due manca. Questa tutela del diritto del minore ci rende ancor più determinati nella battaglia per l’utero in affitto reato universale”, conclude l’esponente di Fdi.